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La funzione deflattiva del tentativo obbligatorio di conciliazione secondo l’art. 8 della Legge Gelli

V. Luperini

V. Luperini

lun. 29 maggio 2017

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Tra gli obiettivi principali della Legge Gelli in materia di responsabilità professionale degli esercenti la professione sanitaria vi è ridurre il contenzioso giudiziario mediante l’introduzione di un tentativo di conciliazione. Di qui l’obbligo (ex art. 8), di chi intende esercitare un’azione di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, di proporre, in via preliminare, un ricorso per una consulenza tecnica preventiva per comporre la lite di cui all’art. 696 bis del codice di procedura civile, che costituisce condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.

Precisando che la improcedibilità dovrà essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata dal giudice d’ufficio non oltre la prima udienza. In alternativa è prevista la facoltà della parte di esperire la mediazione secondo l’art. 5 comma 1 bis del D.lgs n. 28/2010. Ma in entrambi i casi non sarà possibile ricorrere all’istituto della negoziazione assistita.

Laddove il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. non venga esperito o non si concluda, il giudice concede alle parti un termine di 15 giorni per permettere loro di depositare dinanzi a sé la richiesta di consulenza tecnica in via preventiva per accertare l’eventuale fatto illecito e la quantificazione del danno o di completamento del procedimento stesso.

Quanto alla sua durata massima viene fissata perentoriamente in 6 mesi, trascorsi i quali in caso di insuccesso della conciliazione o di mancata conclusione del procedimento, per munire di procedibilità la domanda la parte lesa dovrà depositare il successivo ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art 702 bis c.p.c. davanti al giudice che ha trattato il procedimento di consulenza tecnica preventiva di conciliazione della lite, entro il termine di 90 giorni dal deposito della perizia medico legale o dalla scadenza del termine perentorio di cui sopra.

In merito alla scelta del consulente, l’art. 15 della stessa legge l’incarico va affidato «a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti» iscritti negli appositi albi esenti da conflitto di interessi e adeguatamente competenti in materia di conciliazione.

Un ulteriore aspetto peculiare viene poi sancito dal comma 4 dell’art. 8. Si prevede infatti che la mancata partecipazione di tutte le parti al procedimento di consulenza tecnica preventiva (comprese le compagnie di assicurazione di cui all’art. 10 della legge 24/2017) costituisce motivo di loro condanna al versamento delle spese di consulenza e di lite, oltre che al pagamento di una pena pecuniaria, determinata equitativamente in favore della parte partecipante alla fase conciliatoria; “sanzioni” applicate dal giudice con la pronuncia del provvedimento definitivo indipendentemente dall’esito favorevole o no del giudizio.

Orbene, dall’analisi di tale norma si potrebbe affermare che con tale articolo, la Legge Gelli abbia introdotto da un lato uno strumento deflattivo, per ridurre i contenziosi relativi ai risarcimenti danno derivanti da responsabilità sanitaria garantendo il principio dell’economia processuale, visto che l’attività espletata nel procedimento di consulenza tecnica potrà essere utilizzato nel successivo giudizio di merito.

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