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Quale contratto di collaborazione tra odontoiatra e igienista dentale?

D. Pignataro

D. Pignataro

gio. 13 aprile 2017

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Nel “incontro politico” svoltosi a Roma il 24 marzo tra le due sigle sindacali degli igienisti UNID e AIDI (il primo storicamente dopo tanti eventi condotti unilateralmente ndr.) al quale hanno preso parte ANDI e AIO con i rispettivi presidenti, si è parlato, tra l’altro, del contratto di collaborazione tra odontoiatra ed igienista: di quello che è e di quello che dovrebbe essere. Vediamo come lo vede Domenico Pignataro, igienista dentale, Consigliere nazionale AIDI.

Il contratto di collaborazione autonoma tra Odontoiatra e Igienista Dentale non costituisce oggi un obbligo tra le parti ma rappresenta sicuramente una opportunità di una visione totale e disciplinata del rapporto lavorativo, che possa mettere le parti nelle condizioni ottimali per svolgere il proprio compito professionale. I vantaggi derivanti dalla stipula sono presto detti:

  • Garanzia per il paziente che ad operare all’interno della organizzazione/ studio dentistico sia un abilitato;
  • Rispetto dei ruoli dei professionisti all’interno dell’organizzazione / studio dentistico;
  • Certificazione delle competenze e dei compensi;
  • Tutela fiscale del collaboratore e del committente;

Atteso che il contratto disciplina il corretto rapporto di lavoro autonomo, ancorché non obbligatorio, è fortemente consigliabile stipularlo anche e soprattutto alla luce del d.lgs.n.81/2015, il quale all’art. 1 comma 2 cita testualmente: “A far data dal 1°gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.

Con questo decreto legislativo, il legislatore ha voluto, infatti, porre delle regole chiare per eliminare dal mondo del lavoro le cd. “partite iva di comodo” laddove si mascherava il lavoro subordinato in autonomo e se i tre parametri elencati del comma 2 art. 1 coesistono, non sarà più un rapporto autonomo, bensì di tipo subordinato (dipendente).

Analizzando il comma sembrerebbe che non sia più possibile per l’igienista dentale esercitare la professione con lo status di lavoratore autonomo, ma se è vero che la sua prestazione è di natura strettamente personale, di tipo coordinato e continuativa, è anche vero che le modalità di esecuzione della prestazione rimane in capo all’igienista dentale in quanto libero professionista e suo diretto responsabile. Ovvero, il medico dentista o odontoiatra indica il tipo di prestazione da effettuare (detartrasi, scaling ecc.), ma non le modalità di esecuzione che rimangono in capo all’igienista dentale (decide con quale strumentario effettuarlo e nei tempi che ritiene opportuno).

Il contratto di collaborazione autonoma che trova la sua natura nelle norme dell’art. 2222, 2227 e seg. del codice civile, può contenere i seguenti punti:

  • Aspetti organizzativi
  • Gestione paziente
  • Uso attrezzatura
  • Corrispettivi
  • Responsabilità sanitaria
  • Concorrenza
  • Recesso
  • Privacy
  • Risoluzione dei conflitti
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