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Abbondanza (IDEA): «Tutto quello che si dovrebbe sapere sul profilo ASO per mettersi in regola»

Rossella Abbondanza

Rossella Abbondanza

mer. 8 agosto 2018

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È ormai questione di poco tempo per mettersi in regola nel rispetto del DPCM del 6 aprile 2018 sul profilo dell’ASO. I punti critici non mancano come accade quando si deve creare un profilo che vede coinvolte decine di migliaia di lavoratori: affidabilità di un ente accreditato piuttosto che un altro, qualità del percorso formativo e/o validità di un attestato sono i punti per cui molti aspiranti ASO possono diventare vulnerabili.

Occorre far chiarezza su “quale titolo” gli ASO conseguiranno frequentando i corsi di 700 ore previste dall’Accordo Stato Regioni 23 novembre 2017.

Si sente spesso dire “sono un’ASO diplomata” e con un certo sussiego, perché la frase inorgoglisce. Se si è frequentato un corso presso una sede universitaria ci si sente quasi laureati, ma per la legge quella parola ha un significato preciso, da cui dipenderà la possibilità di sbocchi lavorativi. Di qui l’importanza di spiegare la differenza tra parole usate come sinonimi niente affatto tali. Occorre infatti distinguere tra Attestato di frequenza, Attestato Certificato, Diploma e Qualifica e a cosa danno titolo.

Attestato di frequenza
È un atto documentale (un’attestazione) fine a sé stesso, con il quale l’Ente, l’Istituto, Società o altro Organismo preposti, dichiarano le competenze tecniche che il corsista ha raggiunto. La validità tecnica dell’attestato di frequenza, vale a dire le competenze messe a disposizione del corsista, non sono certificate o certificabili. Non essendoci una valutazione né del soggetto erogatore né di chi ha frequentato il corso, l’attestato manca di attendibilità quindi non ha alcuna validità legale. Occorre molta attenzione perché qualche soggetto erogatore si proporrà sul mercato affermando che il suo attestato di frequenza è “riconosciuto”. Riconosciuto da chi? Questo termine assume una valenza di documento ufficiale e quindi deve essere rilasciato da un Ente Accreditato, a meno che l’erogatore non affermi che l’attestato è riconosciuto unicamente da sé stesso. Se così fosse, occorre trasparenza, occorre chiarezza.

Attestato di frequenza certificato
Questa tipologia presuppone che a rilasciare un’attestazione sia un Ente accreditato (es. una Scuola o altro Centro che abbia ricevuto l’accreditamento dalla propria Regione di appartenenza). La sostanziale differenza con la fattispecie precedente è che questa tipo ha piena validità legale. Il soggetto che ne è in possesso acquista la facoltà di gestire in piena autonomia le mansioni lavorative descritte sul certificato e per cui la certificazione medesima è stata emessa. In alcune regioni vengono riconosciute alcune figure professionali, nonostante non vi sia un dettato normativo nazionale (Legge Ordinaria, D.L. o D.Lgs) poiché gli uffici competenti hanno posto in essere una D.G.R (Decreto di Giunta Regionale) o una L.R. (Legge Regionale) mediante le quali hanno stabilito precisi programmi di formazione. Tale certificazione rappresenta titolo abilitativo alla professione e assume valore legale solo nella Regione che ne permette il rilascio.

Qualifica professionale
È l’atto con cui l’Ente erogatore del servizio di Formazione Professionale (la Regione) attribuisce (certificandole) per conto terzi le competenze professionali raggiunte dal corsista, dandogli titolo e facoltà di esercitare la professione indicata e nella qualifica rilasciata, oppure, in caso dell’avvenuto conseguimento anche del titolo c.d. di specializzazione, anche quello di poter esercitare la professione in autonomia. Tale qualifica ha piena validità di legge, non solo nella Regione che l’ha emessa, ma è spendibile su tutto il territorio nazionale e nei Paesi facenti parte dell’U.E. Quindi, una maggiore valenza definita di II livello/grado europeo.

Diploma
Con il termine “diploma” (spesso utilizzato in maniera del tutto errato per definire altri titoli, quali attestati, qualifiche, etc.), si deve intendere un atto certificato ed autenticato in primis dallo Stato, alla cui base sussiste un percorso didattico di durata quinquennale, al termine del quale ogni candidato è chiamato a superare un esame di Stato, al cui superamento potrà fregiarsi del titolo di diplomato. Naturalmente ha piena validità di legge ed è spendibile su tutto il territorio nazionale, oltre che nei Paesi dell’U.E.

Precauzioni da prendere prima di iscriversi ad un corso

  • Prima di avventurarsi in qualunque tipo di corsi, al soggetto proponente occorre richiedete preliminarmente una copia della visura camerale. A seguito del rilascio di tale documentazione verificare sempre c/o la Camera di Commercio, la veridicità di quanto indicato nella copia rilasciatavi dal proponente;
  • Accertarsi dei titoli di studio conseguiti dai soggetti proponenti;
  • Rivolgersi solo alle Scuole autorizzate a divulgare servizi di Istruzione e Formazione Professionale, soprattutto certificate Uni En Iso 9001-2008, poiché soltanto in tali casi si è tutelati, oltre che certi dell’assistenza anche a posteriori, sul servizio inizialmente ottenuto;
  • Pretendere da chi offre il servizio un contratto d’adesione e l’invio anticipato di una copia dove dovranno essere indicati: denominazione dell’attività, P.IVA, indirizzo completo, recapiti telefonici e fax, e-mail, sito-web, posizione C.C.I.A.A. e iscrizione R.E.A. Oltre alle clausole concernenti: premesse, oggetto del contratto, lista dei servizi erogati, corrispettivo (pagamenti), modalità e termini per l’erogazione del servizio, durata del contratto, diritto di recesso (altrimenti il contratto risulterà vessatorio), tutela dei dati personali, disciplina da adottare in caso di controversie;
  • Erogato il servizio richiedere sempre la fattura commerciale. Da ricordare che in caso di artifizi o raggiri si potrebbe ricadere nella fattispecie prevista dall’Art. 640 c.p. (truffa).

Dopo queste spiegazioni si potranno operare scelte più oculate per affrontare il percorso formativo che condurrà al mondo del lavoro.

 

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