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Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare attraverso la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha inviato il 3 agosto ai rappresentanti delle maggiori associazioni odontoiatriche, oltre a vari enti ed Assessorati alla sanità delle Regioni e delle due Province autonome di Trento e Bolzano, una circolare avente per oggetto “informativa sulle disposizioni relative all’amalgama dentale previste dall’articolo 10 del regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio”. Ne riportiamo il testo integrale.
Com’è noto, il Regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio prevede, all’articolo 10, misure per la gestione sostenibile dell’amalgama dentale in ortodonzia. In base al comma 1 di tale articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2019 l’amalgama dentale può essere usato solo in forma incapsulata pre-dosata. L’uso del mercurio in forma libera da parte dei dentisti è vietato.
Inoltre, in base al comma 4, a decorrere dal 1° gennaio 2019 gli operatori degli studi odontoiatrici che utilizzano l’amalgama dentale o rimuovono otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero denti con tali otturazioni, devono garantire che il proprio studio sia dotato di separatori di amalgama per trattenere e raccogliere le particelle di amalgama, incluse quelle contenute nell’acqua usata. Tali operatori garantiscono che:
- I separatori di amalgama messi in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2018 assicurino un livello di ritenzione delle particelle di amalgama pari almeno al 95 %;
- A decorrere dal 1° gennaio 2021 tutti i separatori di amalgama in uso assicurino il livello di ritenzione specificato alla lettera a). I separatori di amalgama devono essere soggetti alla manutenzione conformemente alle istruzioni del fabbricante per garantire il più elevato livello di ritenzione praticabile.
Infine, in base al comma 6, i dentisti garantiscono che i loro rifiuti di amalgama, compresi i residui, le particelle e le otturazioni di amalgama nonché i denti, o loro parti, contaminati con amalgama dentale, siano gestiti e raccolti da una struttura o da un’impresa per la gestione dei rifiuti autorizzata. I dentisti non rilasciano in alcun caso direttamente o indirettamente tali rifiuti di amalgama nell’ambiente.
A questo riguardo si ricorda inoltre che, a decorrere dal 1° luglio 2018, l’amalgama dentale non può essere utilizzato per le cure dei denti decidui, le cure dentarie dei minori di età inferiore a 15 anni e delle donne in stato di gravidanza o in periodo di allattamento, tranne nei casi in cui il dentista lo ritenga strettamente necessario per esigenze mediche specifiche del paziente.
Si prega il Ministero per lo Sviluppo Economico, gli Enti e le Associazioni di categoria in indirizzo che leggono in conoscenza di dare la massima diffusione possibile di questa informativa.
Il Direttore Generale, Giuseppe Lo Presti.
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