In un precedente articolo sul Dental Tribune avevamo commentato “a caldo” il contenuto del Decreto Ministero Salute 2 novembre 2015 (Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti). In quella sede avevamo sollevato non poche perplessità sul fatto che alla base dell’erogazione delle convenzioni venisse posto il concetto di appropriatezza delle applicazioni cliniche.
Alla luce di tale norma il problema giuridico più evidente riguarda il ruolo del medico o dell’odontoiatra nella scelta della terapia: posto che il responsabile dell’applicazione terapeutica è sempre il medico (e non può che essere così...) che senso ha che la scelta sia imposta e non semplicemente suggerita ‒ come avveniva in precedenza ‒ da terzi (i SIMT)? È evidente che l’aver voluto vincolare l’erogazione delle convenzioni autorizzative ad una preventiva analisi di appropriatezza “pagava dazio” ad un concetto di controllo da parte dei SIMT che dalla qualità del prodotto (come giusto che sia) si è sempre più allargato verso l’idea del controllo sulla terapia, spossessando di tale legittimo ruolo il medico applicatore della terapia.
Il problema grosso, enorme, che nessuno ha visto prima come nessuno sul Titanic aveva avvistato l’iceberg, lo ha creato, purtroppo, proprio il termine appropriatezza, già utilizzato nel DM 9.12.2015 meglio conosciuto come Decreto Lorenzin sull’appropriatezza come condizione di erogabilità delle prestazioni sanitarie a carico del SSN. Semplificando concetti normativi un po' complessi, possiamo dire che se una prestazione è definita dalla legge come “appropriata”, tale prestazione sarà a carico del SSN anche nell’ipotesi in cui venga erogata, facciamo un esempio, ad un paziente che paga e che non richiede la copertura sanitaria del SSN.
Poiché condicio sine qua non per l’erogazione delle convenzioni è l’appropriatezza dell’utilizzo, è evidente che per contrarre la spesa pubblica le Regioni si vedranno costrette a limitare il numero delle prestazioni da considerarsi “appropriate” e, conseguentemente, si ridurrà in modo sostanziale il numero delle convenzioni rilasciate dalle ASL/SIMT per la produzione di questi prodotti.
Fantadiritto? Non proprio.
La Regione Veneto, prima in Italia, con DGR n° 546 del 26.4.2016 ha indicato quali sono le indicazioni appropriate su cui potranno essere rilasciate le convenzioni per la produzione e l’utilizzo degli EUNT, lasciando fuori tutte le applicazioni cutanee di ringiovanimento estetico, la tricologia e molte altre attuali applicazioni. Se non si interviene a modificare il decreto, purtroppo, sarà solo l'inizio di un taglio sempre maggiore che porterà inevitabilmente ad un inaridimento di questo interessante settore biomedicale.
Intervista a Massimo del Fabbro Presidente Anthec.
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