Attuale sistema di formazione continua obbligatoria per odontoiatri

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Intervista al dott. Almini sull'attuale sistema di formazione continua obbligatoria per odontoiatri

Stefano Almini (© Stefano Almini).
Patrizia Biancucci

Patrizia Biancucci

mer. 23 ottobre 2019

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La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il 1° agosto scorso il “Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina”, che la legge 244/’07, meglio conosciuta come legge Finanziaria 2008, ha reso operativo con l’articolo 2, comma 357. Il programma interessa «tutti gli operatori sanitari che direttamente operano nell’ambito della tutela della salute individuale e collettiva, indipendentemente dalle modalità di esercizio dell’attività, compresi dunque i liberi professionisti». Ordini e Collegi professionali, Associazioni accreditate e le rispettive Federazioni Nazionali «si collocano all’interno del sistema quali soggetti del tutto legittimati ad esercitare una propria funzione di responsabilità e garanzia dei professionisti e delle attività da questi svolte verso i cittadini».

Malgrado questo, nel 2016 più del 40% dei professionisti non è riuscito ad aggiornarsi e completare i 150 crediti del triennio formativo e quindi, dal prossimo triennio, dobbiamo aspettarci le sanzioni ordinistiche per chi non sia in regola con i punteggi. Il decreto attuativo della legge sulla sicurezza delle cure prevede che dal 2023 si valuti il mancato aggiornamento, attestato dai crediti ECM, ai fini dell’eventuale condanna del medico portato in giudizio per un danno a un paziente. Come evitare conseguenze a professionisti con ragioni valide per trovarsi pochi punti sotto fabbisogno? A Bari sono state annunciate decisioni importanti della Commissione Nazionale Formazione Continua, come riferito da Roberto Stella, Coordinatore Nazionale Area Formazione FNOMCeO e membro della Commissione: «Molti colleghi, non solo medici, sono lontani dall’aver soddisfatto il debito formativo. Spesso, il mancato aggiornamento non è colpa loro… ed è stato difficile sobbarcarsi tutte le spese per molti liberi professionisti. La Commissione ha fin qui consentito di utilizzare il triennio formativo 2017-2019 per recuperare anche i crediti mancati nel precedente triennio 2014-2016, di ottenere 30 crediti di riduzione se nel triennio 2014-2016 si era acquisito un alto numero di crediti, di totalizzare fino al 20% dei crediti con autoformazione, strumento fin qui purtroppo sotto-utilizzato».

Negli anni recenti la Commissione Nazionale ECM ha cercato di migliorare i punti critici e la rigidità delle regole ha lasciato il posto ad una maggiore flessibilità, come ad esempio la possibilità di utilizzare la FAD al 100% come strumento di aggiornamento, come pure per i professionisti dei territori colpiti dai terremoti del 2016 e 2017; la Commissione ECM a fine luglio ha ridotto da 150 a 75 il numero di crediti formativi dell’attuale triennio.

Dalla fine del 2019 i provider hanno 3 mesi di tempo per trasmettere i crediti conferiti. Anche la FNOMCeO sta facendo la sua parte: sul portale, in corrispondenza della piattaforma della Fondazione Piero Paci, tra i vari FAD c’è il progetto C.A.R.E. (Consapevolezza, Ascolto, Riconoscimento, Empatia) – prevenire, riconoscere, disinnescare l’aggressività e la violenza contro gli operatori della salute che permette di acquisire 50 crediti in una settimana di frequenza. Per chiarire i punti fondamentali del sistema ECM rivolgiamo qualche domande al massimo esperto in Italia, il dott. Stefano Almini, presidente CAO (Coordinamento Albo Odontoiatri) Bergamo, già componente della Commissione Nazionale ECM e attualmente unico odontoiatra nella Commissione ECM regione Lombardia. Il dott. Almini terrà un seminario con 5 crediti ECM dal titolo “ECM: Come, dove, quando, perché!” martedì 28 gennaio 2020, ore 19-22, proposto gratuitamente dall’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Torino presso Villa Raby, corso Francia 8, Torino.

Dott. Almini, acronimo ECM: vale a dire?
La risposta può essere semplice e banale: Educazione Continua in Medicina.

Quale significato contiene questo acronimo?
La risposta si basa solo sui termini che siamo abituati ad immaginare quando si parla in generale di educazione. ECM appare soltanto come un sistema che impone un percorso educativo, che già non piace come formulazione, né si presenta in modo accattivante. Il laureato in medicina o odontoiatria ha forse bisogno di essere educato? Deve forse ritenere necessario un percorso imposto di formazione (come una sorta di educazione), un obbligo di aggiornamento? Ma anche no, diremmo immediatamente con un linguaggio sfacciato.

Qual è allora il significato profondo dell’ECM?
Le radici delle parole sono i loro etimi. Gli etimi esprimono il focus iniziale del messaggio originale che nel tempo può perdersi o banalizzarsi. Educazione, come sintesi due parole latine (“ducere” come verbo e “actio” come sostantivo), indica la volontà di dare un senso di marcia alle azioni, un comando orientato all’agire. Continua, in questo caso come avverbio, indica che la temporalità della formazione che è “in continuum” , ovvero non ha termine ma ha solo inizio. Medicina, come parola e concetto derivanti dal greco, apporta il valore di “prendersi cura” di ciò che facciamo, qualunque attività sia. Potrei allora tradurre l’ECM in: «Caro collega, cerca di dare una direzione alle tue azioni che, in modo costante, richiedono cura perché si prendono cura del paziente». Un significato che piacerebbe a Ippocrate, a un Ordine Professionale e non a un franchising odontoiatrico.

Dott. Almini, perché si chiamano “crediti” ECM?
Potrei rispondere perché con la formazione si è sempre in credito. Ma nella realtà dei fatti la scelta di questa parola credo sia stata orientata dalla precedente accezione del termine che, come credito formativo, intendeva la strutturazione intellettuale di un credito professionale, inteso come il valore della credibilità delle competenze che appartengono al professionista sanitario, formato e laureato grazie ad un percorso universitario ma anche aggiornato nel tempo.

Dove e quando è stato ideato questo sistema di controllo inerente all’aggiornamento professionale?
Il concetto di dedicare tempo alla formazione è già scritto nel Giuramento di Ippocrate nel 300 a.C. Nulla di nuovo sotto il sole, anzi una promessa antica, come dedica del proprio tempo professionale finalizzata a rispondere alla fiducia del paziente che ci sceglie, in libera professione, in quanto depositari di scienza, ma anche di coscienza. L’Italia non ha inventato l’ECM in questo senso perché il merito di questa promessa di aggiornamento appartiene al mondo greco. Tuttavia si sviluppa come concetto di valore professionale nei paesi anglosassoni, nei quali l’aggiornamento professionale è delegato alla singola coscienza professionale, come risposta etica alla domanda di salute e terapia del paziente. Questo percorso di autocertificazione dell’aggiornamento è tipicamente affidato a coloro che, per consuetudine mentale, sono da sempre abituati al rispetto del Sistema/Stato a cui appartengono, autocertificazione in un percorso di competenza al quale si abbina al concetto di “crediti”, come verificabilità degli organi deputati al controllo (randomizzato) degli iscritti agli Ordini professionali. Questa visione di documentare il proprio percorso (solo su richiesta degli Ordini, in una casuale estrazione di iscritti che poi dovranno documentare il loro aggiornamento, pena l’eventuale sospensione) forse non avrebbe potuto essere ripetibile in altre nazioni europee meno inclini ai concetti della libera volontarietà e delle autodichiarazioni. L’Italia, per esempio, ha precisato nella propria Costituzione il Diritto alla Salute (art.32) e ha attivato una sanità pubblica universalistica, che necessita di un codice di verifica numericamente definito, corrispondente ad un monte ore di tempo/valore destinato all’aggiornamento.

Questi crediti hanno quindi un riconoscimento sul territorio europeo?
Come all’inizio degli anni duemila l’Euro diventò la moneta europea, eliminando i franchi francesi, i marchi tedeschi, i fiorini olandesi e le lire italiane, e le barriere doganali sparirono dai valichi di frontiera, così anche per i professionisti sanitari arrivò la libera circolazione nei paesi europei, secondo un mutuo riconoscimento dei percorsi di laurea. Questo spiega perché i 150 crediti, come valore numerico standard del triennio formativo in Italia, è lo stesso in altre nazioni europee, salvo alcune come la Francia che hanno scelto la quinquennalità formativa, mentre in Italia esiste la triennalità. Comunque avere un obbligo di 150 crediti in 3 anni o 250 in 5 anni corrisponde alle stesse regole e agli stessi numeri.

Esiste attualmente qualche novità riguardo alla triennalità?
Grazie per questa domanda. Dal triennio formativo ECM precedente, a cui ho partecipato, abbiamo eliminato in Commissione le rigide “barriere” delle singole annualità di un triennio. Intendo dire che mentre negli anni passati i 150 crediti dovevano essere “raggiunti” secondo una temporalità di 50 crediti all’anno, oggi non esistono limiti annuali: infatti i 150 crediti appartengono al triennio nella sua totalità come entità globale, permettendo la gestione dei crediti con maggiore elasticità in un arco di tempo meno assillante della singola annualità.

Dott. Almini, l’ECM esiste anche per professionisti in ambiti non sanitari come commercialisti, ingegneri, avvocati e altri?
Sì, sebbene non conosca i dettagli, so per certo che, per esempio, il sistema dei crediti è molto severo per i giornalisti; per gli avvocati i crediti formativi hanno un percorso di singole annualità mentre i commercialisti devono raggiungere 90 crediti in un triennio, con un minimo di 20 all’anno, di cui 3 crediti obbligatoriamente dedicati a materie di deontologia e riciclaggio. Questo significa che ogni professione risponde alla propria coscienza e che, anche se perfettibile, migliorabile, implementabile, il sistema della formazione continua è richiesto come un requisito della attività professionale. Nel nostro caso, la legge che specifica la formazione continua come requisito per operare in capo sanitario è del 1992, dunque qualche anno è passato.

Quale ente si occupa degli ECM?
Occorre distinguere due entità distinte ma sinergiche: Agenas e Cogeaps. Non entro nel dettaglio per spiegare parola per parola il significato di queste sigle. Potrei invece proporre l’immagine di Agenas come la Casa Comune intellettuale, quella in cui sono progettati gli obiettivi formativi, la quantificazione dei crediti, le regole che il provider deve osservare. Cogeaps, come immagine di facile impatto, potrebbe corrispondere alla Banca, una banca dati, ovvero la banca delle anagrafiche, cioè il contenitore delle anagrafiche di ogni professionista. Questi dati anagrafici sono inviati al Cogeaps dagli Ordini di appartenenza, quando ognuno di noi si iscrive al proprio Ordine. Nella piattaforma Cogeaps sono “memorizzati” i trienni formativi di ogni professionista sanitario. Il sistema in automatico nel tempo ha regalato eventuali bonus alla storia formativa (virtuosa) di tutti noi. Accade che molti colleghi, aiutati in primis ad accedere alla piattaforma Cogeaps, scoprano con stupore di non avere l’obbligo triennale dei 150 crediti standard, ma molti meno grazie proprio all’inserimento automatico dei crediti ottenuti dal provider, sempre che abbia correttamente pagato le tasse ministeriali e garantito ai partecipanti l’effettivo numero di crediti elargiti con gli eventi formativi.

Come si fa a sapere di quanti crediti abbiamo bisogno per essere in regola e quindi se abbiamo maturato il numero sufficiente?
Domanda perfetta e la stessa che molti colleghi mi rivolgono durante il mio tour itinerante per l’Italia (38 città ad oggi). La mia risposta è: «devi prima di tutto accedere alla piattaforma Cogeaps, inserire una serie di dati richiesti e dopo avere ricevuto la password entrare di fatto nel sistema», come si farebbe nella propria banca, per chiedere lo stato del proprio conto corrente. Nel caso del Cogeaps, oltre all’area dedicata ai dettagli anagrafici del professionista e due aree dedicate al Dossier (individuale e di gruppo), è fondamentale l’area delle “partecipazioni” agli eventi formativi. Cliccando su questa area, si apre il panorama sconfinato di tutti i trienni formativi del passato, la cui risultante in termini di bonus premianti, indicherà esattamente l’obbligo formativo da raggiungere nel triennio attuale. Così finalmente ogni collega conosce il numero effettivo di crediti a cui l’obbligo è strettamente collegato.

Possiamo contare su una sorta di retroattività e/o di recupero?
Una delle delibere del precedente triennio ha permesso lo spostamento dei crediti dal triennio 2017/2019 al triennio 2014/2016. Questa procedura è permessa come eccezione alla regola e non sarà più permessa in futuro. Ma prima di spostare nel passato un certo numero di crediti (quelli acquisiti nel triennio in corso), occorre prima verificare quale sia il debito formativo del triennio passato e contemporaneamente il numero di crediti raggiunti nel triennio in corso. Lo spostamento di crediti nel triennio passato, infatti, non permette errori perché una volta spostati non possono più essere recuperati. Quindi, prima di decidere, occorre valutare con attenzione la convenienza. Un consiglio: anziché cercare di compensare un triennio precedente con pochi crediti, determinando un impoverimento numerico del triennio in corso, è meglio concentrare le “forze“ solo sul triennio in essere che ormai è al termine. Ottenere infatti un totale assolvimento dell’obbligo formativo in questo triennio può essere una meta raggiungibile, tanto più che tra pochi mesi quello di adesso sarà considerato un “triennio passato”, visto che si attiverà il triennio 2020/2022.

 Dott. Almini, è possibile accumulare crediti anche per il triennio successivo?
Domanda sibillina… ora spiego: se nel triennio in corso si raggiunge un certo numero di crediti, il sistema stesso in automatico “premia” il professionista sanitario, diminuendo di un certo numero di crediti l’obbligo formativo per il triennio futuro. In un certo senso più che accumulare, il sistema preferisce il verbo “raggiungere”. Raggiungere il numero prefissato che corrisponde ad un percorso formativo accreditato ECM relativo allo status personale di ogni professionista. Raggiungere la meta corrisponde, appunto, all’ottenimento automatico dei bonus, ovvero un abbassamento del totale dei crediti. Ecco perché consiglio di investire energie nel raggiungere il totale dei crediti obbligatori del triennio in corso: questo potrà generare bonus di crediti nel prossimo triennio ormai alle porte.

Possiamo concludere con un “arrivederci” per saperne di più sul Dossier Formativo e altro?
Certamente sì. Potremmo dire che questo “aperitivo” di ECM potrà poi addentrarsi nelle “pietanze“ più delicate, come il Dossier Formativo, l’autocertificazione, gli esoneri e le esenzioni, il recupero di crediti non ottenuti dai provider nonostante l’attestato di presenza, la validazione dei crediti ECM acquisiti all’Estero nel sistema italiano. Insomma, l’appetito vien mangiando e, visto che l’ECM è tutt’altro che un piatto prelibato, da buon odontoiatra posso dire che la traduzione di ECM potrebbe anche essere “Ecco Come Masticarlo”, ovvero come imparare a “digerire” un boccone poco piacevole che sembra imposto senza senso. Ci viene allora incontro l’articolo 19 del nostro Codice Deontologico e leggendolo si rimane sorpresi perché si comprende che l’aggiornamento è un dovere deontologico. Quindi, boccone dopo boccone, incominciamo a prendere confidenza con questo “obbligo”, trasformandolo in un’opportunità di crescita professionale, al di là di ogni pregiudizio e di ogni “sapore amaro”.

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