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Formazione ECM obbligatoria: sanatorie per il triennio 2011-2013 e obblighi triennio 2014-2016

Ufficio stampa e informazione FNOMCeO

Ufficio stampa e informazione FNOMCeO

gio. 24 marzo 2016

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Chiarimenti del Ministero della Salute sulla sanatoria per i “medici competenti” ritardatari. Le scadenze per non incorrere nella “cancellazione dall’elenco” sono entro il 30 giugno 2016 (triennio 2011-2013) e fine 2017 (triennio 2014-2016).

Pronta una reiscrizione nell’elenco nazionale dei medici competenti per tutti i professionisti che, essendo nelle condizioni di usufruire della “sanatoria” prevista dal Decreto ministeriale 26 novembre 2015 (vedi GU 10 febbraio 2016), siano in grado, entro il prossimo 30 giugno, di colmare il debito formativo dello triennio 2011-2013, anche se non ancora “in pari” con i crediti del triennio in corso.
Ad affermarlo è il Ministero della Salute, in risposta a una richiesta di chiarimenti della FNOMCeO. Chi può avvalersi di questa possibilità? I medici competenti che hanno acquisito – entro dicembre del 2014 – almeno il 50% dei crediti ECM previsti per triennio 2011-2013 sono nelle condizioni di usufruire della cosiddetta “sanatoria” prevista dal DM 26 novembre 2015, che ha modificato, introducendo all’articolo 2 il comma 2 bis, il DM 4 marzo 2009, di istituzione dell’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.

Avranno quindi tempo sino a quella data per completare il percorso formativo e conseguire i crediti mancanti. E, una volta colmato il debito formativo del precedente triennio, potranno, sin da subito, reiscriversi nell’elenco dal quale il Ministero li aveva cancellati, anche nelle more del conseguimento dei crediti del triennio in corso e per ottenere i quali avranno tempo sino al dicembre del prossimo anno.
Cosa succede a quei medici che non possono avvalersi del comma 2 bis, perché avevano acquisito meno del 50% dei crediti dello scorso triennio? Per reiscriversi – dicono al Ministero – dovranno necessariamente completare il programma di aggiornamento 2014-2016 con il conseguimento del 70% dei crediti previsti nella disciplina “Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”. «Ovviamente – conclude il Ministero – il mancato completamento del totale dei crediti previsti per il triennio, entro il termine massimo della fine del prossimo anno, darà luogo nuovamente alla cancellazione dall’elenco per carenza del requisito dell’aggiornamento, di cui al comma 3 dell’art. 38 del D.Lgs. 81/2008».


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