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A fine 2016 scade il super-ammortamento, occasione interessante che non va sprecata

Alfredo PIccaluga, dottore commercialista
A. PIccaluga

A. PIccaluga

dom. 2 ottobre 2016

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Ci ritroviamo sovente in questo periodo dell’anno a stilare un primo bilancio di verifica dell’attività professionale svolta. L’autunno pare ispirarci. È un tentativo di intuire l’andamento economico dell’attività allo scopo di trovare conferma nelle aspettative, ma anche di identificare i punti di forza e debolezza della nostra organizzazione e soprattutto ipotizzare il risultato economico di fine anno, cercando altresì di intuirne i riflessi fiscali.

Se mentalmente si è convinti di aver raggiunto un equilibrio economico tra profitti ottenuti e costi sostenuti, i conti ci riconducono invece spesso ad una realtà ben diversa. E puntuale arriva lo sconforto.
Il problema che più frequentemente si rivela essere artefice di questa asimmetria tra risultati ed attese è il computo delle spese di studio. In un’ottica trasparente ed anche un po’ ingenua, il professionista è uso sottrarre ai propri profitti i costi sostenuti ritenendo che solo il residuo, che poi è quanto realmente è rimasto in cassa, possa essere oggetto di attenzioni da parte dell’Erario. Così accade in molti paesi esteri in effetti. Ma non in Italia.
Da noi il Fisco consente ai contribuenti di scalare dai profitti solo alcuni tipi di spesa ritenuti di particolare rilevanza, ignorando tutte le altre. Come se non fossero mai state sostenute. In sostanza è possibile dedure solo i costi indispensabili al raggiungimento della propria attività, ossia strumentali ad essa.
Ma come sapere quali costi vadano considerati tali? Ogni attività è un caso a se, per gestione come per sviluppo, e non è possibile stereotiparla.
Ci sono poi i cd. costi promiscui, ossia quelli che servono per acquistare beni o servizi potenzialmente in grado di soddisfare le esigenze dell’attività di lavoro autonomo e quelle di interesse personale. Lo Stato non è in grado di verificare analiticamente, per ognuno di noi, quale parte di costo sia effettivamente destinata all’uno e quale all’altro. Pertanto interviene definendo delle percentuali forfettarie massime di deducibilità. È il caso dell’auto, del telefono, dello studio professionale all’interno della propria abitazione, etc.

Così scopriamo che l’uso dell’abilitazione a scopi professionali ci permette di dedurre solo il 50% dei canoni pagati, che la formazione professionale è anch’essa solo parzialmente deducibile, che solo il 20% delle spese sostenute per l’autovettura con la quale visitiamo i clienti può essere portata in sottrazione dal reddito ed egualmente che solo i tre quarti delle spese sostenute per vitto ed alloggio, anche se sorte per effetto di un’indiscutibile esigenza di lavoro, sono da computarsi nel nostro bilancio.
L’elenco in realtà è molto lungo. Si aggiunga che per essere considerate nella dichiarazione, le spese devono essere state sostenute nel corso dell’anno per il quale essa viene presentata, anche se le relative prestazioni sono eseguite in anni precedenti. Va da se che con queste premesse il disallineamento tra i costi realmente sostenuti e quelli fiscalmente riconosciuti sarà sempre incolmabile. Talvolta anche con gravose conseguenze fiscali.
Memore di queste sue “mancanze” sporadicamente l’erario propone nuove misure ad hoc volte a compensare fiscalmente talune spese professionali. Chiariamocelo subito: non si tratta di un ravvedimento del legislatore in nostro favore, ma piuttosto di una strategia economica che mira ad indurre verso determinati consumi.
In quest’ottica che va inquadrato il cd. “super-ammortamento” introdotto con la scorsa finanziaria 2016, un incentivo è legato agli investimenti in beni strumentali effettuati tra ottobre 2015 e dicembre 2016, attraverso il quale gli studi che investono in beni strumentali possono ammortizzare fiscalmente il bene al 140 per cento in luogo del 100 per cento ordinario. È il caso per esempio dell’acquisto in proprietà o in leasing dell’auto... ma in senso lato ogni spesa di rilievo, purché chiaramente attinente l’attività professionale, può essere ricondotta nella sfera di applicazione dell’incentivo.
Per esempio, se una clinica acquista un cespite per un costo pari a 1000 euro e il relativo coefficiente di ammortamento è pari al 10% per 10 anni. Con il super ammortamento questa Clinica avrebbe diritto a dedurre fiscalmente il 14% (in luogo del 10). Alla fine del periodo di ammortamento quindi, il totale dedotto dal reddito sarebbe 1.400 euro a fronte dei 1.000 spesi.

Non male, ma ovviamente non è tutto oro quello che luccica, perché restano le consuete storture tipiche della machiavellica mente del nostro legislatore. Non è dato di sapere ad esempio perché i beni oggetto del super ammortamento siano soltanto quelli il cui coefficiente di ammortamento civilistico è pari o superiore al 6,5%, o perché il super-ammortamento valga ai fini Irpef ma non ai fini Irap.
O ancora perché possa essere applicato al leasing di un autovettura ma non al suo noleggio – in particolare pensando a quanto simili siano strumenti quali la locazione ed il leasing (non a caso chiamato anche “locazione finanziaria”). O infine perché pensare ad uno maggiorazione della deducibilità del coefficiente di ammortamento quando sarebbe invece parso più sensato (e soprattutto più semplice) permettere l’ammortamento integrale del bene?
Va considerato infatti che se acquistiamo un autovettura ci è concesso di dedurre esclusivamente il 20% del mezzo. Questo significa che con la vecchia norma avremmo potuto ammortizzare il 100% del 20% del valore di acquisto dell’auto, mentre col cd. super-ammortamento... ammortizziamo invece il 140% del 20% del valore di acquisto dell’auto.

Sarebbe interessante poter comprendere le ragioni di certe capriole tributarie.
Al di la di ogni osservazione però, se si è convinti di voler investire in noi stessi e nella nostra attività, il super-ammortamento resta un’interessante occasione e non va sprecata. E se si è anche quest’anno alle prese con i conti è il momento giusto per definire la ns pianificazione fiscale e farci un serio pensiero.
Ma in fretta. A fine hanno l’opzione scade... ed il 31 dicembre inizia a farsi vicino.

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