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Errore diagnostico: non solo se non si inquadra il caso ma anche se non si accerta bene la diagnosi

Fotografia: sergign/Shutterstock
Ufficio Legislativo FNOMCeO

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lun. 18 aprile 2016

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Cassazione Penale Sentenza n. 13127/16 – Errore diagnostico – È principio ribadito nella giurisprudenza di questa Corte come, in tema di colpa professionale medica, l’errore diagnostico si configuri non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli e accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi.

FATTO: Agli imputati era stato contestato il reato di cui all'art. 589 codice penale (omicidio colposo) perché in qualità di medici di bordo della motonave Vittoria - Costa Crociere, concorrevano a cagionare, omettendo qualsiasi condotta idonea per impedirlo, il decesso della signora P.L., avvenuto il 27 aprile 2006, per colpa professionale, consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia; in particolare, il dott. G. che in data 26 aprile 2006 alle ore 21,30, a bordo della motonave Vittoria - Costa Crociere, sottoponeva a visita medica la signora P. la quale accusava un forte dolore epigastrico, associato ad astenia intensa e manifestazioni di insufficienza ventricolare sinistra, pur avendo rilevato ipertensione arteriosa ed eseguito ECG che mostrava tachicardia sinusale oltre 150 b/m e segni ecografici di ischemia miocardica, sintomatologia facilmente riconducibile all'insorgenza di un infarto, si limitava a somministrare 15 gocce di Valium (terapia dei tutto inidonea a fronteggiare la situazione clinica), rinviando la paziente in cabina. Exitus verificatosi in acque territoriali greche a bordo della motonave Vittoria - Costa Crociere il 27 aprile 2006 alle ore 00,30.

DIRITTO: Va, in ogni caso, rilevato che, a fronte della possibilità di una diagnosi differenziale non ancora risolta, costituisce obbligo del medico al quale sia stato sottoposto il caso compiere gli approfondimenti diagnostici necessari per accertare quale sia l'effettiva patologia che affligge il paziente e adeguare le terapie in corso a queste plurime possibilità. L'esclusione di ulteriori accertamenti può, infatti, essere giustificata esclusivamente dalla raggiunta certezza che una di queste patologie possa essere esclusa ovvero, nel caso in cui i trattamenti terapeutici siano incompatibili, che possa essere sospeso quello riferito alla patologia che, in base all'apprezzamento di tutti gli elementi conosciuti o conoscibili, se condotto secondo le regole dell'arte medica, possa essere ritenuto meno probabile, sempre che la patologia meno probabile non abbia caratteristiche di maggiore gravità e possa, quindi, essere ragionevolmente adottata la scelta di correre il rischio di non curarne una che, se esistente, potrebbe però provocare danni minori rispetto alla mancata cura di quella più grave. Ma, fino a quando il dubbio diagnostico non sia stato risolto e non vi sia alcuna incompatibilità tra accertamenti diagnostici e trattamenti medicochirurgici, il medico che si trovi di fronte alla possibilità di diagnosi differenziale non deve accontentarsi del raggiunto convincimento di aver individuato la patologia esistente quando non sia in grado, in base alle conoscenze dell'arte medica da lui esigibili, di escludere la patologia alternativa, proseguendo gli accertamenti diagnostici ed i trattamenti necessari.
È sufficiente evidenziare che entrambi i giudici di merito hanno peraltro adeguatamente motivato, anche sulla scorta dei pareri degli esperti acquisiti al processo, in merito all'esistenza di sintomi di elevata gravità che, sin dalla prima visita, avrebbero dovuto allarmare il sanitario ed indurlo ad un diverso comportamento.

È peraltro, principio ribadito nella giurisprudenza di questa Corte come, in tema di colpa professionale medica, l’errore diagnostico si configuri non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli e accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi.

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