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L'approvazione da parte dell'Assemblea dei Presidenti CAO riuniti a Verona il 23 e 24 settembre u.s. del documento sul recente accordo Stato Regioni relativo al tema dell'autorizzazione per l'apertura degli studi odontoiatrici ha dato luogo al rilancio della discussione e degli approfondimenti su un tema di grande importanza per la garanzia della migliore assistenza odontoiatrica nel nostro Paese.
Abbiamo chiesto a due esponenti della professione particolarmente esperti sul tema un commento su quanto sta accadendo e sui contenuti del documento approvato a Verona. Il Dott. Gianni Del Fra Presidente della CAO di Pescara rileva che il documento licenziato dalla Conferenza Stato Regioni il 9 giugno 2016 confonde ancora una volta gli studi e le strutture ambulatoriali, diversi dal punto di vista dell'organizzazione interna, e non identifica le prestazioni particolarmente complesse o a rischio che secondo l'art. 8 ter Dlgs 502/92 e successive modifiche sono le sole che identificano gli studi da autorizzare. Viene completamente trascurata e disattesa la necessità di un Atto di indirizzo e coordinamento statale, questo sì da approvare in Conferenza Stato Regioni, che dovrebbe fissare requisiti e tipologia di prestazioni complessa così come prevede il comma 4 dello stesso articolo 8 ter.
La tutela dei cittadini, conclude Del Fra, è già sufficientemente assicurata negli studi medici ed odontoiatrici da norme statali, mentre è evidente l'incompetenza delle Regioni ad adottare disposizioni di carattere organizzativo e strutturale in materie di autorizzazioni sanitarie. In materia (“tutela della salute”) di competenza legislativa ripartita tra Stato e Regioni, spetta al primo la fissazione dei principi fondamentali, mentre alle seconde compete la disciplina attuativa di tali principi (Corte Costituzionale 5/5/2006,n.181).
Ciò risponde alla necessità di tutelare un rilevante interesse pubblico, al fine di assicurare un’uniformità di trattamento dei vari professionisti su tutto il territorio nazionale.
Questo tema viene ripreso e rilanciato anche dal Dott. Sandro Sanvenero componente del Comitato Centrale della FNOMCeO e della Commissione albo odontoiatri della Federazione stessa che osserva: «come le Regioni non possano legiferare in materie di requisiti che caratterizzino le prestazioni di chirurgia ambulatoriali, diagnostica e terapeutiche di particolare complessità a rischio di sicurezza del paziente.»
Questa conclusione deriva dai vari livelli e tipi di giurisprudenza (Corti di appello, Cassazione, TAR Lazio) in particolare della Corte Costituzionale del 16 aprile 2015 n° 59/2015 che ha chiarito che «la competenza regionale in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private debba senz’altro essere inquadrata nella più generale potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, che vincola le Regioni al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (sentenze n. 134 del 2006 e n. 200 del 2005)» (sentenza n. 292 del 2012, e, nello stesso senso, sentenza n. 260 del 2012). Ne consegue che, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., le scelte del legislatore regionale devono svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato (sentenze n. 162 del 2004 e n. 282 del 2002, ordinanza n. 323 del 2010).
In conclusione appare evidente il passo avanti svolto da tutti i rappresentanti della professione odontoiatrica nell'inquadrare il complesso tema giuridico della "autorizzazione" per l'apertura degli studi odontoiatrici che appare ormai superata da normativa e giurisprudenza e che, tranne nei casi previsti dalla normativa di legge, dovrebbe, al massimo, essere sostituita da una autodichiarazione di conformità rilasciata dal titolare dello studio odontoiatrico come era stato sostenuto nel tavolo di lavoro istituito presso il Ministero della Salute che peraltro non è stata accolta nel testo approvato dalla Conferenza Stato Regioni. La vicenda non è comunque conclusa e spazi di ragionevolezza e coerenza potrebbero ancora essere possibili oltre che auspicabili.
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