Si può esercitare l’odontoiatria senza l’autorizzazione sanitaria? Mentre la CAO riunita a Verona dibatte sul futuro delle autorizzazioni chiedendo l’intervento del Ministero (Report Assemblea Cao Nazionale Verona 25/9/2016) la giurisprudenza sembra per lo più orientata - con alcune eccezioni - sull’obbligatorietà dell’autorizzazione in odontoiatria. E’ il caso della sentenza in esame dal TAR Veneto.
Il Fatto.
Un medico odontoiatra apriva il proprio studio professionale probabilmente comunicandone semplicemente l’avvio al Comune o, non è chiaro dalla sentenza, facendo istanza di autorizzazione ma senza attenderne gli esiti per iniziare l’attività. Il Comune opponeva un diniego e inviava al professionista una diffida ad interrompere l’attività illegittimamente iniziata in carenza dell’autorizzazione all’esercizio di cui all’art. 8 Ter D.lgs. 502/1992 e LR Veneto 22/2002.
L’odontoiatra proponeva ricorso al TAR Veneto sostenendo che per la propria attività, esercitata in un contesto monoprofessionale e non imprenditoriale, e senza porre in essere prestazioni particolarmente invasive o rischiose per i pazienti, non vi fosse necessità di alcuna autorizzazione preventiva che, comunque, sarebbe stata rilasciata mediante la formazione del silenzio assenso sulla propria istanza.
La decisione
Di contrario avviso il TAR Veneto il quale, esclusa la possibilità di formazione del silenzio assenso in materia sanitaria , ha sancito (Sez. III Sentenza N° 822 del 14/07/2016) la legittimità del diniego e della diffida indirizzata dal Comune al professionista in quanto, in definitiva, l’attività del professionista rientrava di certo nella tipologia contemplata dalla DGR 2501/2014 della Regione Veneto ossia tra gli studi professionali soggetti ad autorizzazione in quanto studio odontoiatrico in cui vengono “esercitate prestazioni di odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale”.
Il commento
In linea di principio la sentenza del TAR è ineccepibile in quanto conforme al dettato normativo regionale con il quale la Regione Veneto ha, in definitiva, risolto con una tautologia il discrimine, in odontoiatria, tra studi soggetti ad autorizzazione e studi non soggetti ad autorizzazione (sono soggetti ad autorizzazione gli studi odontoiatrici che esercitano l’odontostomatologia). In realtà con la norma statale di riferimento, cioè l’art. 8 ter D.lgs. 502/1992, si era introdotto l’obbligo di autorizzazione solo per “gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente”, dunque non tutti gli studi odontoiatrici sarebbero soggetti ad autorizzazione ma solo quelli in cui venga esercitata chirurgia ambulatoriale.
Ovviamente tale previsione generale ha portato a interpretazioni diversificate volte a definire quali prestazioni concretamente facciano scattare l’obbligo autorizzativo. Alcune Regioni, attuando la norma statale di principio citata, hanno stabilito quali tra le prestazioni sanitarie in ambito ambulatoriale comportino l’obbligo autorizzativo. Nel campo odontoiatrico alcune Regioni sono giunte a escludere molte delle attività tipiche dell’odontoiatria (ad esempio l’implantologia ordinaria, l’ortodonzia) da quelle soggette ad autorizzazione (si veda DGR Lazio n. 445/2015). Anche la giurisprudenza amministrativa ha dato, in altre occasioni, una lettura del quadro normativo, per così dire, abbastanza estrema, secondo la quale nessuna delle ordinarie attività odontoiatriche sarebbe di chirurgia ambulatoriale in senso stretto (TAR Lazio Sez. III Q Sentenza 7784/2014) il che implicherebbe che nessun ordinario studio odontoiatrico sarebbe di per sé soggetto ad autorizzazione preventiva.
La questione decisa in maniera così netta dal TAR Veneto è, pertanto, tutt’altro che pacifica e subirà probabilmente ulteriori scossoni quando verrà l’attuazione dell’intesa trovata tra Governo e Regioni in tema di riclassificazione dell’attività odontostomatologica (Intesa Conferenza Stato-Regioni REP. 104/CSR del 9 giugno 2016) nella quale sono previste ulteriori misure di semplificazione dei procedimenti autorizzativi.
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