Analisi dei requisiti richiesti alle AOM (Attività Odontoiatrica Monospecialistica)
Profondo conoscitore di problematiche fiscali e amministrative, Sergio Morena, dentista con studio in Bovisio Masciago, ha tenuto all’Expo d’Autunno una dettagliata relazione su “La semplificazione burocratica come calmiere dei costi di gestione”.
Con quest’articolo inizia la sua collaborazione a Dental Tribune.
È finito il tempo in cui per un “dentista di successo” era sufficiente dimostrarsi bravo clinico magari col valore aggiunto della capacità comunicativa e della sensibilità verso le problematiche del paziente. Oggi importa anche la preparazione “manageriale” per far fronte, con un occhio al bilancio, alle normative di sicurezza, burocratiche e fiscali la cui mancata ottemperanza è sanzionata in modo sempre molto duro, a volte francamente esagerato. Questo spazio, nato per “dare una mano” all’odontoiatra, vuol essere una disamina di quanto oggi uno studio monoprofessionale deve avere per sperare di superare indenne un’eventuale verifica dell’Asl.
Altro errore da evitare è disinteressarsi della situazione fiscale delegandola in toto al commercialista, essendovi alcuni dati negli studi di settore che solo il dentista può comunicare. Deve nascere un dubbio più che legittimo sulla serietà del consulente fiscale se questi non interpella l’odontoiatra per una corretta compilazione di tali studi. Da quest’anno poi si affacciano ulteriori strumenti di accertamento della capacità contributiva: lo “spesometro” e il “redditometro”. Vedremo di fare un’analisi per valutarne le criticità. Analizziamo in primis quanto ci chiede la burocrazia. Storicamente possiamo identificare l’inasprirsi degli adempimenti con le cd. procedure di riclassificazione partite nel lontano 2002, in virtù delle quali furono stabiliti, con leggi regionali, alcuni adempimenti da soddisfare in 5 anni per stabilire in ogni studio dentistico standard qualitativi minimi a garanzia della salute del personale e dei pazienti. Pertanto dall’anno 2007 ogni studio si è dovuto “riclassificare” in Aom (Attività Odontoiatrica Monospecialistica) e quelli nati ex novo a partire da quell’anno dovevano possedere i requisiti previsti dalla riclassificazione e… qualcosa in più “condonato” invece agli studi preesistenti (ad esempio l’abolizione delle barriere architettoniche).
Questo processo si è realizzato con leggi regionali: non possiamo dare pertanto regole univoche, valide per tutti: lavorando in Lombardia prenderemo a riferimento quanto richiesto da questa regione e ove possibile segnaleremo sensibili elementi di distinguo validi in altre. Va comunque sottolineato che se questa regione impone una normativa severa e se si soddisfano i suoi requisiti, si è quasi certamente allineati in eccesso con quanto impongono le altre. Una buona parte degli adempimenti necessari sono contenuti in una “check list” reperibile facilmente su internet (download pdf check-list). Generalmente l’ispettore arriva in studio munito di questa lista e spunta la casella sì o no in risposta alla verifica da lui effettuata circa l’adempimento di quanto la domanda richiede. Prima di analizzare in dettaglio i singoli requisiti in diversi articoli, farei alcune premesse doverose: va chiarito che per la Regione esistono tre diverse tipologie di strutture abilitate all’odontoiatria che sono le Aom, gli ambulatori e gli ambulatori accreditati. L’Aom corrisponde allo studio monoprofessionale, gli ambulatori e ambulatori accreditati sono strutture più complesse che devono soddisfare ulteriori requisiti.
Una buona parte della check list è stata formulata per una maggior sicurezza sul lavoro per il personale dipendente ed è stata configurata sulla legge 626/94. Ne consegue che un discreto numero di requisiti è richiesto solo in presenza di personale dipendente, intendendosi per questo non solo le assistenti alla poltrona ma anche quello con compiti contabili e amministrativi. Segnaleremo di volta in volta quando si verifica questa condizione.
Le normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro sono state elaborate e integrate sensibilmente con le leggi 81/08 e 106/09. Queste integrazioni fanno in modo che anche la check list non è più sufficiente ma si sono aggiunti ulteriori adempimenti da puntualizzare ove necessario. Con il prossimo numero analizzeremo punto per punto tali requisiti seguendo l’ordine cronologico della check list della Lombardia, fornendo indicazioni su come ottemperarli secondo il seguente schema:
- ove richiesta un’autocertificazione, indicazioni su come formularla;
- ove richiesto un protocollo, gli schemi procedurali con sottolineatura delle metodiche e dello strumentario necessari;
- ove richiesta una relazione, i punti salienti da porre in evidenza;
- ove richiesto un certificato, come ottenerlo;
- ove richiesto un diploma, le alternative con cui seguire corsi che possano rilasciarlo nel rispetto delle normative.
Importante quindi come primo step per chi è interessato a seguirci procurarsi una stampa della check list.
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