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L’art. 10 della nuova legge sulla responsabilità professionale sanitaria (n. 24/2017) ribadisce l’importante principio dell’obbligo assicurativo per le strutture sanitarie pubbliche/private e i professionisti sanitari (dipendenti o liberi professionisti) a copertura della responsabilità derivante dall’esercizio della professione.
Per quanto riguarda le strutture sanitarie e i liberi professionisti (es. gli odontoiatri) – i quali rispondono contrattualmente verso il paziente che lamenti di avere subito un danno – la copertura dovrà essere integrale. Per quelli operanti invece in strutture complesse in base a un contratto di collaborazione (o anche alle loro dipendenze) e che rispondono per responsabilità extracontrattuale, potranno stipularne una per la sola colpa grave (entro i limiti del regresso esercitabile nei loro confronti dalla struttura).
Per quanto riguarda le strutture sanitarie pubbliche/private il legislatore ha previsto molto opportunamente la possibilità di avvalersi di “[…] altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi […]”. in alternativa alla polizza assicurativa. Si tratta della c.d. “auto-assicurazione” ossia la ritenzione del rischio da parte della struttura sanitaria (già introdotta dal D.Lgs. n. 114/2014, c.d. “Decreto Madia”, poi convertito in L. n. 114/2014 ma, di fatto, finora mai disciplinata in maniera organica) la quale, dunque, provvederà al risarcimento in via diretta.
Per quanto riguarda, in particolare, il settore pubblico, preso atto della circostanza secondo cui – come emerge da un Rapporto Agenas 2014 – soltanto metà delle Regioni italiane risulta avere sottoscritto polizze assicurative per responsabilità civile sanitaria (mentre l’altra metà è divisa fra chi è senza polizza e chi, invece, ne ha sottoscritta una per i soli sinistri c.d. “catastrofali”), si è avvertita l’esigenza di rendere effettivo ed efficace lo strumento della c.d. “auto-assicurazione” (o meglio “auto-ritenzione”). Al di là della lettera, polizza assicurativa e c.d. “misure analoghe”, analoghe, in realtà, non lo sono del tutto.
Un limite all’analogia pare, infatti, la circostanza secondo cui – sempre in ambito pubblico – l’azione di responsabilità amministrativa di cui all’art. 9, comma 5 (esercitata dal PM presso la Corte dei Conti per “recuperare” dal professionista collaboratore della struttura le somme che ha corrisposto al paziente per l’operato gravemente negligente, imperito o imprudente del collaboratore) ha ragion d’essere solo se il risarcimento sia a carico della struttura sanitaria (e, dunque, dello Stato) e non, invece, se corrisposto dalla compagnia di assicurazione.
Nel pubblico occorrerà fare attenzione anche a un’altra circostanza. La scelta se stipulare una polizza assicurativa o se scegliere la c.d. “auto-ritenzione” spetta, essenzialmente, alla Direzione generale della struttura che è tenuta a dar conto della propria scelta e dei passaggi istruttori compiuti, per evitare contestazioni per eventuali inefficienze gestionali.
In tal senso, peraltro, oltre alla responsabilità della Direzione generale della struttura, vi è il rischio che aumentino anche quelle degli altri soggetti della catena di controllo del bilancio sanitario, ossia gli organi di controllo interno all’azienda e le istituzioni di controllo esterno, chiamate a vigilare sul bilancio.
Gli strumenti della polizza assicurativa e della c.d. “auto-ritenzione”, seppur formalmente analoghi, presentano in conclusione, non poche discrepanze sul piano applicativo di cui non si potrà non tenere conto per rendere ciascuno concretamente efficace.
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