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Per risolvere il conflitto, medico e paziente in lite devono rivolgersi prima al mediatore

Denise Falco

Denise Falco

ven. 28 marzo 2014

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Le modifiche introdotte dal DL 98/2013 (Decreto del fare) convertito nella Legge 98/2013, stabiliscono che a decorrere dal 21 settembre di quest’anno la mediazione è obbligatoria anche in materia di risarcimento danni derivante da responsabilità medica e sanitaria, quest’ultima intesa come responsabilità di esercenti professioni sanitarie. Nello specifico saranno interessate le controversie aventi per oggetto il risarcimento del danno da rapporti instaurati tra paziente e struttura sanitaria pubblica o privata.

La giurisprudenza è del resto costante nell’equiparare sotto il profilo della responsabilità nei confronti del paziente, la prestazione del medico e quella della struttura sanitaria, partendo dal presupposto che il rapporto tra paziente e struttura (pubblica o privata non importa) deve qualificarsi come contratto d’opera professionale. Di conseguenza, anche la responsabilità dell’ente ospedaliero o clinico è stata correlata alla disposizione di cui all’art. 2236 c.c., dovendo considerarsi disciplinata dalle norme sulla responsabilità professionale medica.

In tal modo la mediazione è divenuta obbligatoria non solo nel caso classico di responsabilità del medico, nella sua qualità di prestatore d’opera intellettuale verso il paziente, ma anche per tutti quelli riguardanti le prestazioni rese dalle strutture sanitarie inquadrate dalla giurisprudenza nel cosiddetto rapporto da contatto sociale e nei contratti di spedalità. Cosa si intende con il primo termine? Vi rientrano tutti i casi in cui l’ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni patiti dal paziente a causa di una esecuzione poco diligente della prestazione da parte del medico operante nella struttura sanitaria. Per contratto di spedalità si fa riferimento invece alle modalità di gestione e di organizzazione delle cure mediche e alla circostanza che i servizi erogati dalla struttura sanitaria sono ulteriori rispetto a quelli del personale medico.

Ciò detto, passiamo a una breve e semplice esplicazione “in pillole” della nuova mediazione. Innanzitutto, il procedimento di mediazione è una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Prima di fare causa di risarcimento danni, il paziente dovrà quindi attivare obbligatoriamente la mediazione, la cui durata non potrà superare i tre mesi. Come si svolge in concreto? Il paziente interessato alla procedura deposita con l’assistenza di un avvocato la relativa domanda presso un organismo di mediazione territorialmente competente.

L’organismo invita la controparte – medico/odontoiatra – chiamata in causa a esprimere la propria adesione o meno a partecipare al procedimento. In caso positivo le parti saranno obbligate a presenziare personalmente alla mediazione o rilasciare una procura speciale ad hoc all’avvocato affinché le rappresenti nella procedura in questione.

Nel primo incontro, che non potrà tenersi oltre 30 giorni dal deposito della domanda, il mediatore spiega funzione e modalità di svolgimento della mediazione e, successivamente, invita le parti e i rispettivi avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura. Solo dopo aver acquisito tale disponibilità il mediatore può procedere e laddove ritenga che non vi siano i margini per proseguire o le parti manifestino la volontà di chiudere la mediazione, redigerà un verbale di mancato accordo.

Cosa succede invece se la parte chiamata alla mediazione non si presenta senza giustificato motivo? Nel corso del giudizio eventualmente instaurato causa fallimento della mediazione, il giudice potrà desumere dalla mancata partecipazione alla procedura, un argomento di prova in base all’art. 116 comma 2 c.c. e condannare la parte costituita a versare al bilancio dello Stato una somma di denaro pari al valore del contributo unificato dovuto per il giudizio.

In campo odontoiatrico e medico in generale, uno dei maggiori problemi da affrontare all’atto pratico in ambito mediazione è come comportarsi quando il contenzioso riguarda un danno coperto dalla RC professionale. Bene. Poiché la norma ancora non chiarisce se il mediatore debba o meno estendere il contradditorio a tutti i soggetti interessati (e quindi altri medici, oltre a cliniche, strutture mediche e soprattutto assicurazioni) per una maggiore tutela dei propri interessi, l’odontoiatra dovrà coinvolgerli perché partecipino alla procedura di mediazione.

Val la pena sottolineare che qualora la compagnia assicurativa non venisse coinvolta, pur rientrando il danno patito dal paziente tra quelli compresi nella copertura della RC professionale, l’eventuale accordo raggiunto tra medico e paziente costituirebbe titolo esecutivo e avrebbe effetti solo tra le parti che lo avrebbero sottoscritto. In altre parole il danneggiato potrà chiedere l’adempimento di quanto concordato solo al dentista presente alla mediazione. L’odontoiatra non ha assolutamente titolo per estendere la decisione del mediatore sulla compagnia che lo assicura. La compagnia potrebbe rifiutare di indennizzare il professionista in base all’accordo di mediazione, eccependo la mancata partecipazione al procedimento di gestione della controversia e la conseguente impossibilità di proporre, qualora fosse stato necessario, tutte le eventuali eccezioni contrattuali o di merito.

L'articolo è stato pubblicato sul numero 1 di Implant Tribune Italy 2014

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