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Obbligo di assicurazione? Niente sanzioni da FNOMCeO

Ufficio Stampa e Informazione FNOMCeO

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lun. 8 settembre 2014

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Nessuna sanzione disciplinare per i medici e per gli odontoiatri che non si assicurano, sin quando non sarà emanato il D.P.R. previsto dal D.L. Balduzzi, che disciplinerà le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei contratti assicurativi.

È quanto la FNOMCeO comunica al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, in una lettera qui allegata in versione integrale. Nonostante le reiterate richieste di proroga, infatti, l’obbligo di assicurarsi, per i professionisti della Sanità, è scattato il 15 agosto scorso, in assenza, appunto, di questo D.P.R. che preveda, tra l’altro, la costituzione di un Fondo, per garantire idonea copertura assicurativa ai professionisti.

E per giunta, secondo quanto previsto da un’altra Legge (il D.P.R. 137/12, all’art.5), la mancata stipula di una polizza costituirebbe addirittura illecito disciplinare. Ma la FNOMCeO non ci sta. «Non ci sembra giusto – spiega il Segretario della Federazione, Luigi Conte – dare operatività all’obbligo di legge che prevede le sanzioni e non applicare contestualmente l’altro obbligo, vale a dire l’emanazione del DPR che definisca i requisiti minimi del contratto, oltre a istituire il Fondo: elementi di tutela assolutamente necessari per dare serenità ai nostri professionisti». Altri punti restano inoltre da chiarire: come si applica la normativa agli specializzandi? E ai giovani medici inoccupati o disoccupati, o con un contratto atipico? E ai pensionati che, pur non esercitando più l’attività, vogliano restare iscritti all’Ordine? La parola passa al Ministero.

Scarica qui la nota del Ministro

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