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I laureati in Medicina immatricolati dal 1980 al 1984 hanno diritto a una nuova prova attitudinale per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri. Il Ministero della Salute deve pertanto indire un nuovo esame poiché la norma che prevedeva l’inclusione all’Albo per i laureati abilitati non aveva fissato scadenze per presentare la domanda.
Il Tar Lazio (sentenza n. 8857/09, depositata il 15 ottobre) ha accolto il ricorso di un neo-dottore sul silenzio-rifiuto delle Amministrazioni sull’istanza di predisporre il test attitudinale per l’iscrizione all’Albo degli odontoiatri di Reggio Calabria.
Vediamo l’antefatto. Il 31 luglio 2008 l’Ordine reggino rende noto al medico, iscritto dal 1988 ex legge 409/85, la cancellazione dall’Albo degli odontoiatri. A settembre il dottore produce un’istanza-diffida volta a far indire una nuova prova attitudinale per l’iscrizione all’albo, ma la richiesta cade nel vuoto. Il medico si rivolge allora al Tar, impugnando il silenzio delle Amministrazioni intimate (Ministeri della salute e dell'istruzione, Ordine di Reggio Calabria) deducendo un doppio profilo di censura: violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione e del D.lgs 386/1996 nonché eccesso di potere per sviamento.
Il Collegio ha dato ragione al dottore, condannando alle spese il Ministero della salute. La questione era già stata esaminata dalla Terza sezione con decisione confermata dal Consiglio di Stato (n. 2556/2008): il Decreto 386 non aveva menzionato un termine di scadenza per la possibilità di iscrizione all’Albo per gli immatricolati negli anni sopra citati.
Inoltre, con l’entrata in vigore della direttiva Cee n. 2005/36 si conferma l’obbligo per il Ministero di provvedere a una nuova prova attitudinale, tenuto conto che l’esclusione di chi non abbia potuto partecipare alla prima prova o non l’abbia superata, contrasterebbe con i principi costituzionali in materia di parità di trattamento e di libertà di scelta dell’attività lavorativa.
(Fonte: Il Sole 24 ore Sanità)
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