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L’impegno dell’igienista dentale: il giuramento di Ippocrate

Livia Ottolenghi, Paola Mercuri, Vito Caldarazzo

Livia Ottolenghi, Paola Mercuri, Vito Caldarazzo

mar. 19 dicembre 2017

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La recente introduzione nel mondo lavorativo della figura dell’Igienista dentale nasce dall’attuazione della direttiva europea recepita dallo Stato Italiano con il Decreto Ministeriale n. 15173 del 2.4.2001. L’articolato legislativo definisce limiti e competenze di tale nuova realtà lavorativa, ma l’interpretazione applicativa ha posto in essere importanti problematiche di ordine tecnico-pratico, etico e medico legale.

Nell’ambito di tale contesto e nell’importanza che tale figura professionale assume nei ruoli svolti dall’Equipe Odontoiatrica, in forme proprie progressivamente innovative e applicative, nel trattamento dei tessuti del cavo orale e di quelli orbicolari ed extra orali, il gruppo dell’Università “La Sapienza” di Roma (Livia Ottolenghi, Paola Mercuri e Vito Caldarazzo), ha ritenuto di dover coinvolgere, nello spirito che anima la professione medica, la figura dell’Igienista dentale, comprendendone la professionalità in ambito sanitario.

«Abbiamo inteso intuire la coscienza di una figura professionale – dicono – che assume, nella gestione clinica di un moderna ed efficiente attività odontoiatrica, un progressivo coinvolgimento giuridico in orizzonti professionali vieppiù coinvolgenti, nella clinica e nell’attualità dell’orientamento medico operativo. L’idea di un Impegno, sul modello del Giuramento d’Ippocrate dovuto dai Medici e dagli Odontoiatri, nella sua formale solennità, configura, in effetti, il primo atto medico compiuto dal Dottore in Igiene dentale, che per lo specifico carattere giuridico derivante dalla laurea abilitante, diventa, da quell’istante istituzionale, un operatore sanitario con diritto e dovere all’esercizio professionale».

L’analisi del modello proposto e istituito nell’Università La Sapienza di Roma già dal 2013, recita, efficacemente, lo stesso articolato del Codice Deontologico che il neo Dottore si impegna ad osservare al pari dello storico Giuramento d’Ippocrate, e, analogamente, ne racchiude l’essenza etica e dottrinale nonché l’impegno giuridico. Rappresenta un’Assunzione d’impegno non solo innanzi la comunità scientifica che conferisce il titolo ma anche davanti al Preposto statale, inteso come Pubblico ufficiale, con una promessa solenne, non solo dell’ovvio rispetto della legge ma anche dell’osservanza di un Comportamento Professionale sincrono al proprio ruolo di operatore sanitario.

Da tale momento si instaura il rapporto operatore sanitario – società – paziente alla stregua di un vero e proprio contratto, in senso giuridico ed etico, etimologicamente configurabile come accordo, convenzione, vocaboli sempre derivanti da contrahere e quindi in senso traslato equivalente a stringere un patto, un vincolo, una relazione duratura nel tempo. In effetti è la prima accettazione all’osservanza delle Linee Guida di comportamento, asseverando ed impegnando la più attuale normativa in tema di responsabilità professionale.

L’impegno ufficiale esprime gli assunti veri e propri del codice deontologico: dal rapporto coi pazienti, con il dovere d’informazione, sino al segreto professionale, al rapporto istituzionale e coi colleghi. In capo giuridico l’accezione tecnica del contratto, prende specifico particolare valore in confronto di fatti, rapporti, atti che comportino conseguenze legali, così pure nel campo delle obbligazioni in cui il generico e ampio impiego del vocabolo ha un particolare riferimento al vincolo che ne è risultato.

Se si guarda all’impiego più vasto del verbo contrahere ne deriva che il concetto e l’uso del termine contractus è da ricondurre a una più vasta classificazione che comprende, comparendo per la prima volata, anche il consensus, qualificante per una categoria quadripartita di contratti (secondo il re, verbis, letteri, consensus contrari obligationem) a seconda dell’elemento obbligante e la causa da cui deriva la stessa obbligazione.

Dopo l’avvento delle dottrine giusnaturalistiche, dopo la codificazione napoleonica e dopo quella degli Stati dell’Europa occidentale, ispiratisi ai principi del sistema giuridico romano, oggi è ritornata la concezione del contratto, come ricordato nella moderna giurisprudenza. La nozione unitaria del contratto è intesa nel nostro diritto positivo come accordo giuridico regolato da particolari articoli del codice civile. La sua nozione si evince dalla lettura dell’art. 1321 del c.c. dove hanno particolare rilievo i seguenti dati fondamentali: l’accordo delle parti, il rapporto giuridico fra di esse, le finalità di costituire, regolare o estinguere tale rapporto.

Il valore giuridico poggia sulla dichiarazione di volontà e pertanto può avere contenuto anche non patrimoniale: se così fosse il contratto non sarebbe tanto un negozio giuridico, quanto il rapporto consistente in una situazione stabilita tra le parti. In tale contesto giuridico si inserisce anche la recente interpretazione del cosiddetto Decreto Balduzzi, perfezionato dal DdL Gelli, nei termini della valutazione particolare di una colpa in ambito sanitario ovvero l’osservanza di principi dettati dalle cosiddette Linee guida.

Orbene, l’impegno, rappresenta l’essenza morale che determinerà la compilazione del comportamento e condotta professionale del Dottore in Igiene Dentale, come la pietra angolare di un edificio disegnato dalla continua evoluzione e qualificazione professionale. Tale impegno è il fondamento granitico e contemporaneamente la Guida comportamentale professionale sulla quale la emergente figura sanitaria costruisce la propria identità etica morale e giuridica.

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