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L’igienista dentale non può aprire uno studio autonomo di igiene orale. Il TAR Emilia Romagna conferma la tesi ANDI

Gianfranco Prada, Presidente nazionale ANDI.
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mar. 11 novembre 2014

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L'igienista dentale non può aprire uno studio autonomo di igiene orale, senza la presenza di una struttura guidata dall'odontoiatra. A confermarlo il Tar Emilia Romagna con la sentenza 01061/2014 (resa pubblica ieri 10 novembre) chiamato a giudicare il ricorso di un igienista dentale che si era visto negare l'autorizzazione sanitaria all'apertura di uno studio autonomo di igiene orale da parte del Comune e dell'ASL competenti.

«La sentenza del TAR Emilia Romagna – commenta, soddisfatto, il Presidente Nazionale ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) Gianfranco Prada – sembra essere stata scritta da noi, riprendendo e condividendo in pieno le tesi espresse da ANDI e dai suoi legali, con l'obiettivo fondamentale di aver ben ribadito la centralità della salute del paziente e del ruolo che l'odontoiatra svolge a capo del team, nel quale la figura dell'igienista ha ruolo importante ma sempre integrato nell'ambito dello studio odontoiatrico».

Contro la possibilità per un igienista dentale di aprire uno studio autonomo da tempo si erano schierati sia ANDI che CAO Nazionale, che avevano fortemente contestato il parere, positivo, all'apertura di studi autonomi emesso dal Ministero della Salute in data 18 novembre 2013.
CAO Nazionale, Istituzione posta a tutela del diritto alla salute dei cittadini, ha svolto le proprie funzioni anche nei confronti del Ministero vigilante, trovando in ANDI supporto e condivisione.
«ANDI si era sempre duramente opposta a questa interpretazione sia in incontri e con scritti al Ministero della Salute – commenta il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada – che costituendosi con i propri avvocati al TAR Emilia Romagna fin dall'inizio nel giudizio ha voluto sostenere il fatto che il profilo professionale dell'igienista prevede obbligatoriamente “l’indicazione" dell'odontoiatra per eseguire qualsiasi atto terapeutico e che costituisce un pericolo per la salute pubblica l'esercizio in uno studio autonomo da parte dell'igienista».

E proprio il TAR, nella sentenza, "non condivide le considerazioni ministeriali" contrastate da ANDI, ritiene che "sulla base della vigente normativa non è pertanto possibile ritenere che sussista anche la possibilità, per l’igienista dentale, di essere autorizzato ad aprire un proprio studio professionale, a prescindere, quindi, dall’esistenza in loco di una struttura sanitaria nella quale operi anche un odontoiatra" e conferma pienamente l'interpretazione data da ANDI al concetto di "indicazione" affermando che " "…su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria…" va conseguentemente interpretata nel senso che essa non possa dirsi compiutamente integrata attraverso una mera disposizione verbale attuabile anche a distanza (e tramite il paziente stesso) da parte dell’odontoiatra, ma nel senso che, invece, detta “indicazione” individui una ben precisa fase del complessivo percorso terapeutico svolto dal paziente all’interno di una stessa struttura sanitaria".

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