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Il commercialista: “Facciamo il punto sulla situazione fiscale dei nuovi odontoiatri”

Alfredo Piccaluga

Alfredo Piccaluga

mer. 4 aprile 2012

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Sono tramontati i tempi in cui la competenza professionale era l’unico vero requisito richiesto a un giovane odontoiatra intenzionato a cimentarsi nel mondo del lavoro autonomo. L’avvio di uno studio implica ora una serie di competenze che spaziano dal mondo manageriale a quello fiscale e l’esigenza di essere ottimi “imprenditori di se stessi” si rispecchia negli intenti proclamati dai vari governi negli ultimi anni.

Anche un profano ha percezione di quest’orientamento a causa del proliferare di strutture odontoiatriche, spesso mutuate da esperienze estere, costituitesi in forma societaria, oramai lontanissime dal mondo professionale. Per quanto questa realtà sia per diverse ragioni desolante, è pur vero che ha formato una nuova generazione di professionisti capaci di lungimiranza e attenti al confronto. Queste sollecitazioni implicano però un’attenzione continua. Fondamentale pertanto conoscere i cambiamenti che si susseguono soprattutto in termini normativi. Sei riforme in meno di un anno rappresentano l’esatta misura di dette sollecitazioni. In maggio il “Decreto sviluppo”, seguito a luglio da una “Manovra correttiva”, ad agosto dalla “Manovra bis”, a novembre dalla “Legge di stabilità”, a dicembre dalla “SalvaItalia” e, in ultima analisi, l’attuale “Decreto liberalizzazioni” che ha inaugurato le riforme 2012. Molte norme si sono rivelate correttive e hanno modificato, se non snaturato, il significato di quelle che lo hanno preceduto. Vale allora la pena fare il punto della situazione per l’odontoiatra che voglia avviare un’attività autonoma oggi.
L’accesso alla professione non è sostanzialmente mutato. Si è atteso con ansia il provvedimento sull’accesso agevolato dei giovani all’esercizio professionale (art.9 Decreto liberalizzazioni), in conseguenza del quale le università sarebbero autorizzate a ricomprendere i tirocini nell’ultimo biennio del corso di laurea. Ma secondo le prime indiscrezioni, le professioni sanitarie ne sarebbero escluse, per cui l’argomento non sarà fonte di innovazioni salvo ripensamenti futuri. In termini di prime esperienze professionali, se l’attività viene svolta in forma meramente occasionale non vi sarà bisogno di aprire una Partita Iva e non si porrà nemmeno il problema del trattamento Iva applicabile alle prestazioni effettuate, in quanto ne sono escluse per difetto del presupposto soggettivo (art. 5 del Dpr 633/72). È pur vero che un’attività per cui si deve essere iscritti all’Ordine professionale, anche se sporadica e di lieve entità economica, può difficilmente essere considerata occasionale.
Parliamo quindi di situazioni transitorie e minute. Ne consegue che il lavoro, quand’anche esperito presso studi altrui, verrà ufficializzato con la richiesta di un numero di Partita Iva compilando il modello AA9/7 e consegnandolo telematicamente all’Agenzia delle Entrate. L’iscrizione per la gestione previdenziale e pensionistica sarà il passo successivo. Va segnalato che proprio sull’Empam, istituto di previdenza della categoria sanitaria, è scesa la mannaia dell’odierno Decreto Monti, il quale (art. 24, comma 24), contempla un drastico peggioramento del sistema pensionistico su una categoria che peraltro aveva già intrapreso un percorso di riforme per il riordino del proprio sistema previdenziale.
Per ciò che concerne la prassi quotidiana, a fronte di ogni prestazione effettuata, l’odontoiatra dovrà emettere una parcella che indichi il corrispettivo in denaro richiesto. L’ammontare del compenso dovrà essere concordato preventivamente, come disposto dall’art. 8 del nuovo Decreto liberalizzazioni e consegnato al cliente/paziente sotto forma di preventivo. Tutte le parcelle riferibili a prestazioni di importo pari o superiore a euro mille dovranno obbligatoriamente essere incassate con mezzi tracciabili, come bonifici o assegni, per rendere visibile al fisco l’attività di studio (Decreto Legge N. 201 del 2011). Inoltre, e per ragioni similari, già il Dl 223/06 imponeva l’apertura di un conto corrente per l’attività, oggi quanto mai necessario, essendo obbligatorio eseguire tutti i versamenti di imposte o contributi a mezzo banca e peraltro con sistema di connessione remota a internet (il c.d. home banking). Da precisare che non vi è obbligo di un conto corrente dedicato. Per quanto obbligatorio ai fini professionali, quello personale sarà più che sufficiente.
Per la maggior parte delle prestazioni, in quanto sanitarie o curative, non vi sarà l’obbligo di esporre Iva sulla parcella poiché espressamente esentate dall’art. 10 n.18 Dpr 633/72 e sorgerà per contro quello di apporre un marca da bollo di 1,81 euro sulle parcelle oltre l’importo di 77,47 euro. Negli altri casi (pochi a onor del vero) anche l’odontoiatra sarà assoggettato a Iva. Si pensi alle perizie tecniche o all’attività di relatore in occasione di convegni, a quella pubblicistica o infine al rilascio di referti a scopi giudiziari (Circolare n. 4 del 28 gennaio 2005 dell’Agenzia delle Entrate).
In questi casi, e per effetto delle nuove norme, le parcelle saranno gravate di un’Iva al 21% (Dl 138 del 2011) per poi salire al 23% per le prestazioni rese a decorrere dal prossimo settembre. Per contro sarà possibile dedurre dal reddito così percepito tutte le spese direttamente afferenti all’attività svolta: l’acquisto di materiali e attrezzature, arredamento, spese telefoniche ed elettriche, finanche quelle di aggiornamento e partecipazione a congressi.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare N. 11/2007 (4.2 e 4.3), possono essere considerate detraibili non soltanto le spese per prestazioni alberghiere e ristorazione sostenute in occasione di partecipazione a convegni, congressi ed eventi similari, ma anche quelle relative agli stessi servizi il cui sostenimento sia comunque necessario per la partecipazione alle attività congressuali.
Un’apprezzabile semplificazione viene poi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che nella riunione del 27 gennaio scorso ha deciso con il Decreto sulle semplificazioni di eliminare l’obbligo di redigere entro il 31 marzo di ogni anno il DPS. Se la notizia trovasse conferma l’odontoiatra sarebbe esentato dall’obbligo di disporre un documento contemplativo dei dati personali dei clienti e fornitori e relativi rischi connessi alla loro gestione.
Un’altra riforma del Decreto non è invece fonte di entusiasmo. Difatti sebbene sia stato abrogato lo spesometro, uno scomodo strumento di recente concezione che imponeva la tracciatura di tutte le operazioni di importo pari o superiore ai 3.000 euro, è stato reintrodotto al suo posto “l’elenco clienti e fornitori”. Come si presume chiaramente dal nome, si tratta di una dichiarazione fiscale che impone l’elencazione completa di tutte le operazioni economiche eseguite nell’anno e dei soggetti con cui le si è poste in essere.
In chiusura di questo breve ma concentrato punto della situazione, merita rammentare che permane anche la possibilità di operare a cavallo del settore pubblico. Non sono pochi gli ospedalieri con doppi incarichi, alcune volte elettivi, ma, attenzione, possono creare incompatibilità e necessitare di autorizzazioni. È ammesso che l’ospedaliero possa esercitare la libera-professione anche al di fuori della struttura di appartenenza, purché esercitata extra orario di lavoro e purchè non sia incompatibile o non crei perturbativa con i compiti di istituto. Permane anche il diritto all’esercizio della libera-professione intramoenia, esperi nelle strutture dell’ente di appartenenza.
Nel complesso l’attività odontoiatrica, dal profilo normativo e fiscale qui appena accennato, merita oramai un’attenzione enorme anche in aspetti in passato disattesi o considerati secondari. In considerazione del fermento normativo e soprattutto sanzionatorio, è indispensabile che il giovane odontoiatra si mantenga aggiornato anche in contesti che storicamente non gli appartengono e diffidi dal demandare integralmente a terzi un aggiornamento che potrebbe rivelarsi fondamentale per la pianificazione delle scelte future. 

 

Nota editoriale: questo articolo è stato pubblicato sul numero di aprile del Dental Tribune.
 

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