Lo hanno stabilito le Sezioni Unite con la sentenza n. 7371 del 14 aprile 2016. L’esercizio di un’attività autonomamente organizzata diretta alla prestazione di servizi fa scattare l’imposta.
Gli studi professionali associati non sfuggono all’Irap, neppure se strutturati in forma di società semplice. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con una sentenza che giunge dopo anni di dubbi su quelli che sono i presupposti per il pagamento dell’imposta.
«Presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive ‒ si legge nella sentenza ‒ è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi, sicché ove l’attività sia esercitata da società e enti soggetti passivi dell’imposta a norma dell’art. 3 del d.lgs. n. 446 del 1997, ivi incluse le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, essa, in quanto esercitata da soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, senza necessità di accertamenti sulla sussistenza dell'autonoma organizzazione».
Il caso oggetto di giudizio riguardava uno studio professionale esercitato in forma di società semplice, cui la CTR Emilia-Romagna aveva riconosciuto il rimborso dell’Irap versata per diverse annualità, in quanto era stata provato in giudizio lo svolgimento dell’attività «senza l’ausilio di personale dipendente e/o di ingenti cespiti». Posizione non condivisa dalla Cassazione, secondo cui è la struttura stessa degli studi associati a rendere «evidente l’esistenza di un’organizzazione di mezzi e persone, volte al raggiungimento di uno scopo».
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