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“Più soldi ai dipendenti, meno costi del lavoro per i professionisti”: riparte la detassazione negli studi professionali. Anche nel 2014 i professionisti-titolari di studi potranno applicare l’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione, legata ad incrementi della produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa.
Confprofessioni, Confederazione italiana libere professioni e Cgil, Cisl e Uil, hanno sottoscritto l’accordo quadro per la tassazione agevolata su varie diverse voci della busta paga dei dipendenti degli studi professionali. «Con la sigla dell’accordo mettiamo più soldi nelle buste paga dei nostri dipendenti – dice in un comunicato il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella –. In un momento delicato i benefici legati alla produttività rappresentano un punto fermo per lo sviluppo degli studi professionali. L’intesa consente infatti ai professionisti-datori di lavoro di alleggerire il costo del lavoro e incrementare la produttività, l’innovazione e l’efficienza organizzativa negli studi, mentre i dipendenti potranno beneficiare di una tassazione agevolata e e quindi in una maggiore disponibilità economica».
L'accordo ha recepito le novità introdotte dal Dpcm del 9 febbraio 2014 (GU n. 98 del 29 aprile 2014) ma dovrà essere recepito a livello regionale per attuarsi. Prevede che le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione dei CCNL sottoscritti a livello aziendale o territoriale e degli accordi interconfederali vigenti, siano soggette a una ritenuta a titolo di imposta (sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali) pari al 10%. L'imposta ridotta si applica, tra l'altro, alle voci di retribuzione legate a incrementi di produttività, misure di flessibilità dell’orario di lavoro, delle ferie, dell’impiego di nuove tecnologie e di adattamento delle mansioni.
L’accordo sulla detassazione coinvolge oltre un milione di dipendenti di studi professionali e aziende collegate.
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