La legge italiana sull’intelligenza artificiale (L. 23 settembre 2025, n. 132) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2025 ed è entrata in vigore il 10 ottobre c.a. Cliccando QUI, è possibile visualizzare una versione del testo normativo con gli articoli di interesse per l’odontoiatria evidenziati. Essa si muove nella cornice delineata dall’AI Act europeo, effettuando scelte demandate al legislatore nazionale e chiarendo questioni importanti. Qui di seguito un riepilogo interessante anche per gli odontoiatri, liberi professionisti e non solo.
Punti chiave della legge
- Governance: La strategia nazionale per l’IA farà capo alla Presidenza del Consiglio, con un Comitato di coordinamento sugli enti operanti nel settore. Le Autorità nazionali per l’IA saranno l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l’Agenzia per l’Italia Digitale.
- Sandbox: Sarà possibile sperimentare normative e tecnologie in ambiti delimitati, gestiti dalle Autorità sull’IA, con norme specifiche per il settore sanitario.
- Ricerca scientifica: La base giuridica per il trattamento dei dati personali a fini di ricerca scientifica potrà essere l’interesse pubblico.
- Deep fake: Viene previsto il reato di deep fake.
- Ruolo dell’IA: L’IA è uno strumento di supporto alla persona umana, che non la sostituisce. Medici, avvocati, giudici e altri professionisti possono avvalersi dell’IA sotto la loro supervisione e responsabilità.
- Professioni intellettuali: L’IA può essere usata solo per funzioni strumentali e di supporto, con obbligo di informare i clienti sull’eventuale utilizzo di sistemi di IA.
- Giustizia: Le decisioni giudiziarie restano riservate ai magistrati, escludendo la giustizia predittiva. L’IA può essere impiegata solo per compiti accessori.
- Pubblica amministrazione: L’IA è uno strumento per aumentare l’efficienza, ma la decisione finale resta in capo al funzionario responsabile.
- Diritto d’autore: Le opere protette dal diritto d’autore devono avere origine umana, ma sono tutelate anche le opere create con l’ausilio di IA, se frutto del lavoro intellettuale e creativo dell’autore.
- Governance e coordinamento delle autorità
- Ruolo della Presidenza del Consiglio: La legge stabilisce che la strategia nazionale per l’Intelligenza Artificiale farà capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo indica un approccio centralizzato alla definizione delle direzioni strategiche del paese in materia di IA.
- Comitato di coordinamento: Verrà istituito un Comitato di coordinamento per supervisionare gli enti che operano nel campo dell’IA. Questo suggerisce la necessità di un’azione sinergica tra diverse realtà per evitare frammentazione e ottimizzare gli sforzi.
- Autorità Nazionali per l’IA: Le principali autorità designate sono l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l’Agenzia per l’Italia Digitale. Questo sottolinea l’importanza della sicurezza informatica e della digitalizzazione come pilastri fondamentali per lo sviluppo e l’applicazione dell’IA.
- Competenze specifiche e coordinamento: È importante notare che le competenze specifiche di altre autorità, come la Banca d’Italia, la Consob e l’Ivass, vengono mantenute. Inoltre, è previsto un coordinamento con autorità già esistenti, tra cui il Garante per la protezione dei dati personali e l’Autorità Garante per le garanzie nelle comunicazioni. Questo evidenzia un quadro normativo complesso che richiede una stretta collaborazione inter-istituzionale.
- Sandbox e sperimentazione:
- Concetto di Sandbox: Le “sandbox” normative sono aree delimitate dove è possibile sperimentare nuove tecnologie e approcci normativi. La legge italiana le introduce come uno strumento per favorire l’innovazione.
- Gestione delle sandbox: Le sandbox italiane saranno gestite dalle Autorità sull’IA. Questo assicura che la sperimentazione avvenga sotto supervisione e in linea con gli obiettivi strategici nazionali.
- Sandbox sanitarie: Viene dedicata una norma specifica alle sandbox in ambito sanitario. Questo è un punto di grande interesse, dato il potenziale dell’IA in questo settore (come menzionato nel contesto, ad esempio, nell’esame delle immagini radiologiche).
- Obiettivi delle sandbox: L’obiettivo è incentivare lo sviluppo di sistemi di IA “ad hoc” e verificare le regole più adatte ed efficienti. Questo approccio collaborativo, che coinvolge industria, università e ricerca, mira a creare un ecosistema favorevole all’innovazione responsabile.
- Ricerca scientifica in ambito sanitario
- Base giuridica per il trattamento dati: La legge apre alla possibilità di utilizzare l’interesse pubblico come base giuridica per il trattamento di dati personali a fini di ricerca scientifica in ambito sanitario, in linea con i principi costituzionali. Questo è un passo significativo per agevolare la ricerca.
- Benefici per il Paese: Si sottolinea come la facilitazione della ricerca scientifica sanitaria, anche attraverso il trattamento dei dati personali, non solo avvantaggi ricercatori e pazienti, ma contribuisca anche alla competitività del sistema Paese nel suo complesso.
- Deep fake e responsabilità umana
- Reato di deep fake: Una delle novità introdotte è la previsione del reato di “deep fake”. Questo risponde alla crescente preoccupazione per la diffusione di contenuti manipolati e potenzialmente dannosi.
- IA come Strumento di Supporto: La legge ribadisce con forza che l’IA è uno strumento di supporto alla persona umana, non un suo sostituto. Questo principio è fondamentale per mantenere il controllo umano sulle decisioni critiche.
- Responsabilità professionale: Professionisti come medici, avvocati e giudici possono avvalersi dell’IA, ma devono sempre esercitare la supervisione e il controllo, assumendosi la piena responsabilità dell’uso dello strumento.
- Autorialità e opere d’Arte: Anche nel campo della creazione artistica, l’IA è vista come un “pennello 3.0”, ma l’autorialità e la responsabilità rimangono in capo all’essere umano (l’artista).
- Implicazioni per le professioni e la giustizia:
- Professioni intellettuali: L’IA è concepita come un assistente, con funzioni strumentali e di supporto. La consulenza e la decisione finale rimangono al professionista umano. Viene introdotto un obbligo di informare i clienti sull’uso dell’IA.
- Giustizia: Le decisioni che riguardano l’interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove sono riservate esclusivamente al magistrato. La giustizia predittiva è esplicitamente esclusa. L’IA può essere usata per compiti accessori e amministrativi. È prevista formazione specifica per il personale giudiziario.
- Pubblica Amministrazione: L’IA mira ad aumentare l’efficienza, ma la decisione finale spetta al funzionario. Si aprono nuove possibilità di contenzioso per la PA basate sulla trasparenza degli algoritmi e su eventuali discriminazioni. La competenza per le cause relative ai sistemi di IA è attribuita al tribunale.
- Diritto d’Autore e reati digitali: Le opere protette dal diritto d’autore devono avere origine umana, ma sono tutelate anche quelle create con l’ausilio di IA, se frutto di lavoro intellettuale. Viene introdotto un nuovo reato per l’uso illecito dell’IA, aggiornando fattispecie esistenti come manipolazione del mercato, aggiotaggio e plagio.
In sintesi, la legge italiana sull’IA si caratterizza per un approccio “umanistico” e prudente, che mira a integrare l’efficienza tecnologica con la salvaguardia delle prerogative umane, etiche e interpretative, soprattutto nei settori professionali e giudiziari.
Il Senato ha approvato un disegno di legge sull’IA che introduce nuove regole per l’uso etico dell’IA nella sanità, la tutela dei diritti dei pazienti, la semplificazione dell’uso dei dati per la ricerca e l’istituzione di una piattaforma nazionale integrata con il Fascicolo Sanitario Elettronico. La legge vieta l’uso discriminatorio dell’IA nell’accesso alle cure, riconosce l’interesse pubblico nel trattamento dei dati sanitari per la ricerca e istituisce una piattaforma nazionale per supportare medici e pazienti. L’articolo 7 stabilisce che l’IA deve rafforzare il sistema sanitario senza sostituire la decisione medica, garantendo il diritto all’informazione e promuovendo l’inclusione delle persone con disabilità. Gli articoli 8 e 9 si concentrano sulla ricerca scientifica e sulla valorizzazione dei dati sanitari, consentendo l’uso secondario dei dati pseudonimizzati per nuove ricerche. L’articolo 10 prevede una piattaforma nazionale di IA per il supporto all’assistenza territoriale, gestita da Agenas e integrata con il Fascicolo Sanitario Elettronico.
Il contesto fornito offre diversi dettagli importanti sul suo impatto nel settore sanitario. Ecco alcuni punti chiave che emergono dal testo:
- Ruolo dell’IA nella sanità: La legge mira a migliorare il sistema sanitario, la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie attraverso l’uso di sistemi di intelligenza artificiale.
- Agirà piuttosto come uno strumento di supporto nei processi clinici, lasciando la responsabilità e la decisione finale al professionista sanitario. Questo è cruciale per garantire sicurezza, appropriatezza e il mantenimento della relazione medico-paziente.
- L’assenza di regole chiare avrebbe potuto portare a insicurezza clinica e decisioni inappropriate, delegando a un algoritmo scelte vitali per i pazienti. La legge definisce quindi un perimetro etico e giuridico ben definito.
- La legge garantisce che il medico mantenga la propria autonomia e centralità nel processo terapeutico, pur potendo avvalersi di strumenti digitali avanzati.
- L’IA deve essere utilizzata nel rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi della persona, inclusa la protezione dei dati personali.
- L’IA non potrà essere utilizzata in modo discriminatorio nell’accesso alle cure.
- Viene riconosciuto l’interesse pubblico nel trattamento dei dati sanitari (anche sensibili e pseudonimizzati) per finalità di ricerca, semplificando l’uso dei dati per l’addestramento degli algoritmi. Sarà emanato un decreto attuativo per disciplinare in modo semplificato il trattamento dei dati nei progetti di sperimentazione IA e machine learning.
- Viene istituita una piattaforma nazionale gestita da Agenas, integrata con il Fascicolo Sanitario Elettronico. Questa piattaforma offrirà supporto clinico ai professionisti sanitari e servizi interattivi ai cittadini (suggerimenti non vincolanti su percorsi di cura, accesso ai servizi, ecc.).
- I cittadini avranno il diritto di sapere quando una tecnologia basata su IA viene impiegata nel loro percorso di cura.
- La legge promuove lo sviluppo di sistemi IA che favoriscano autonomia, accessibilità e inclusione sociale per le persone con disabilità.
- Il futuro della professione medica sarà sfidante ma ricco di opportunità. Sarà fondamentale preservare l’integrità dell’atto medico, vigilare contro le “facili suggestioni” della tecnologia e mantenere entusiasmo e spirito critico per governare i nuovi strumenti, non esserne governati, nell’interesse dei pazienti.
Questi dettagli evidenziano come l’Italia stia cercando di integrare l’intelligenza artificiale nella sanità in modo regolamentato, etico e a beneficio sia dei professionisti che dei pazienti.
Da attenzionare quindi l’art. 13 che riguarda tutte le professioni intellettuali, ma che include ovviamente i medici e gli odontoiatri che preferiamo riportare
L’art. 13, Disposizioni in materia di professioni intellettuali, declara “L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo”. Dobbiamo ammettere che questo articolo è molto esplicito.
Infine l’art. 26, “Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali”, va tenuto in considerazione e commentato da medici legali e odontoiatri forensi, in quanto qualora in un contenzioso che abbia dei rilievi penali, l’eventuale reato commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale comporterebbe delle conseguenze non indifferenti.
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