Una sentenza del Consiglio di Stato ha confermato la linea dell'Antitrust contro il Consi-glio forense. L’Ordine professionale, pur essendo configurato con ente pubblico, a se-conda degli ambiti in cui interviene, svolge "attività amministrativa", "giurisdizionale" e "di impresa", pertanto può essere qualificato alla stregua di un'associazione di imprese ai sensi dell'art. 101 TFUE. Ad affermarlo è il Consiglio di Stato con la sentenza n.1164 del 22 marzo 2016 in cui viene confermata la sanzione inflitta dall’Antitrust al Consiglio na-zionale Forense.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con provvedimento del 22 ottobre 2014, aveva infatti comminato al CNF una maxi sanzione di euro 912.536,40 per la viola-zione dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), consistente in un'intesa restrittiva della concorrenza dovuta all'adozione di due decisioni volte a limita-re l’autonomia dei professionisti rispetto alla determinazione del proprio comportamento economico sul mercato. In particolare, le due decisioni contestate dall’Antitrust riguardano il parere n. 48 del 2012, con cui il CNF avrebbe limitato l'impiego di un canale di diffusione delle informazioni, e la circolare n.22-C/2006, con la quale sarebbe stata reintrodotta la vincolatività dei minimi tariffari.
Il Consiglio di Stato, dando ragione all’Antitrust, afferma che, per quanto riguarda il parere n.48 del 2012, «il CNF ha adottato atti che, per il loro contenuto, devono essere qualificati come “decisioni” d’imprese in quanto idonee ad incidere sul comportamento economico dell'attività professionale svolta dagli avvocati. La negazione di un diritto alla diffusione di una peculiare forma di pubblicità rappresenta, infatti, una condotta in grado di limitare l'ambito di mercato da parte di chi esercita la professione di avvocato».
Mentre la circolare n. 22 del 2006 pur riconoscendo «il fatto che le tariffe minime non sia-no più “obbligatorie” non esclude che [...] le parti contraenti possano concludere un ac-cordo con riferimento alle tariffe». E aggiunge che «tuttavia nel caso in cui l'avvocato con-cluda patti che prevedano un compenso inferiore al minimo tariffario, pur essendo il patto legittimo civilisticamente, esso può risultare in contrasto con gli articoli 5 e 43, comma 2, del codice deontologico, in quanto il compenso irrisorio, non adeguato, al di sotto della so-glia ritenuta minima, lede la dignità dell'avvocato e si discosta dall’art. 36 Cost.». Secondo Palazzo Spada questa circolare “integra gli estremi di un’intesa “per oggetto” avendo un chiarito contenuto anticoncorrenziale”.
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