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La neutralità fiscale è legge, una buona notizia. Prima disamina di Associazione Italiana Odontoiatri sui vantaggi

Immagine di Siberian Art/Adobe Stock
Comunicato stampa AIO

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ven. 6 dicembre 2024

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Niente più oneri fiscali per chi da dentista single o in forma associata si “trasforma” in società. E nemmeno per altri processi di fusione, o scissione, a patto che interessino studi associati, società semplici o società tra professionisti. Il 3 dicembre è stato approvato ed è vigente il decreto legge Irpef ed Ires che introduce la neutralità fiscale per i conferimenti di attività dai lavoratori autonomi iscritti ad ordine in e società. Da quest’anno, il professionista o lo studio associato che conferiscano a società delle attività materiali ed immateriali non realizzano plusvalenze o minusvalenze, e dunque sulle operazioni fatte non pagheranno imposte.

Beninteso, questo vale per le sole società regolamentate nel sistema ordinistico come le Società tra Professionisti (StP). Non è tutto: le plusvalenze da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in studi associati o in società semplici divengono componenti del reddito di lavoro autonomo e, se i corrispettivi sono percepiti in unico periodo d’imposta, beneficiano della più vantaggiosa “tassazione separata” (tassazione su una aliquota media e non sulla marginale). La misura segue un indirizzo caldeggiato dall’Unione Europea – e sostenuto da oltre un decennio da Associazione Italiana Odontoiatri! – e vale a partire da operazioni fatte anche in questo 2024, in quanto anno di entrata in vigore del decreto.

I vantaggi - La norma ha importanza epocale. Il conferimento o la trasformazione “tax-free” da studio monoprofessionale o associato in società è infatti sempre più richiesta da Medici e Odontoiatri in quanto rende accessibili i vantaggi che il Legislatore limita alle sole società. Si pensi ai crediti d’imposta 4.0 e (per chi ha i requisiti) 5.0, alla Nuova Sabatini per gli investimenti in tecnologia, al passaggio di proprietà degli studi dal titolare ad un suo collaboratore. E si pensi anche all’imposizione fiscale: infatti, anziché pagare un’Irpef progressiva in base al reddito, il professionista “trasformato” in società pagherebbe un’Ires fissa al 24% più il 3,9% di Irap. Inoltre, non utilizzerebbe il criterio di cassa per la contabilità, e quindi -ad esempio– tasserebbe nell’anno solo l’eseguito clinico (e non le somme ricevute in anticipo) e non sarebbe costretto a sostenere  una spesa tutta entro la fine dell’anno per poterla portare in deduzione nell’anno stesso.

Altre novità del Decreto - Tra le altre novità: si riducono da 18 a 5 gli anni in cui ammortizzare spese per acquisire il patrimonio immateriale di uno studio, quali quelle per ottenere la denominazione o rilevare la clientela. La novità varrà tuttavia per le spese sostenute dal 2025. Secondo: sempre dal 2025, i rimborsi analitici dei committenti su spese (quali viaggio, vitto e  alloggio) sostenute da professionisti per eseguire un incarico non concorreranno a formare il reddito di lavoro autonomo. Il professionista non dovrà più applicare la ritenuta sul rimborso; dall’altro lato non avrà più diritto a dedurre  la spesa sostenuta, a meno che il committente ometta di rimborsarlo.

Infine, le spese relative all'ammodernamento alla ristrutturazione e dalla manutenzione straordinaria di immobili adibiti ad uso studio già dal 2024 saranno deducibili in quote costanti nell'anno in cui sono sostenute e nei 5 successivi.

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