Sono in molti pronti a cogliere questa opportunità sulla quale ancora permane però qualche zona d’ombra. La cartella esattoriale (altrimenti chiamata di pagamento) rappresenta uno strumento di riscossione tributaria con il quale la Pubblica Amministrazione attiva una procedura per il recupero di crediti nei confronti del contribuente.
Agenti della Riscossione abilitati a emettere tali cartelle sono in realtà molteplici (Equitalia, Soris, Gema, ecc) ma Equitalia è il più importante e noto, essendo un ente teoricamente privato, controllato in sostanza al 100% da Agenzia delle Entrate ed Inps e verso il cui operato, specie negli ultimi anni, sono state avanzate molte rimostranze.
In primis calpesterebbe il “principio della capacità contributiva” per un accumulo più che proporzionale del debito che non tiene conto della reale possibilità economica del contribuente. Violerebbe lo Statuto del Contribuente L.212/2000 all’art. 7 nonché l’art. 3 della L. 241/90 perché le cartelle di pagamento non rendono assolutamente comprensibili i criteri di calcolo adottati.
È stato più volte contestato che Equitalia calcolerebbe gli interessi di mora su tutte le somme iscritte a ruolo, che includono anche gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni, applicando interessi su altri interessi (pratica illecita nota come “anatocismo”). Questione non da poco se si pensa che gli interessi legali non superano l’1% mentre Equitalia arriva a prendere di aggio il 9% cui aggiunge interessi di mora che hanno superato il 5% annuo.
L’Agente della Riscossione verrebbe poi additato come sistema clientelare ed ulteriore fonte di spreco, poiché la sua stessa esistenza costa allo stato diverse centinaia di milioni di euro annui per il mantenimento della struttura e l’erogazione degli stipendi.
Altre e ben più gravose accuse sono state mosse all’Ente, sulle quali non vale la pena soffermarsi in questa sede. Ma vale la pena valutarne le conseguenze: Equitalia verrà abolita per lasciare spazio a una nuova struttura… e i suoi crediti ancora sospesi saranno oggetto di rottamazione.
Entro il 31 marzo gli utenti interessati saranno tenuti quindi a manifestare la loro volontà di aderire alla c.d. “Rottamazione Cartelle di Equitalia”, ossia alla definizione agevolata prevista dal Decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, Chi vi aderirà In linea di massima dovrà pagare, a rate o in un'unica soluzione, l’importo residuo del debito fiscale e contributivo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.
Da una prima lettura l’iniziativa è estremamente interessante: da un lato il contribuente non si vedrà condonato alcunché, dovendo versare l’intero importo dovuto, ma godrà dello sgravio di onerosissime sanzioni che spesso ne hanno finanche decuplicato l’ammontare. Dall’altro, l’erario rientrerà di importanti somme in tempi brevi. Quali quindi, le criticità? Molteplici.
La definizione agevolata si applicherà alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2016. Considerato che le cartelle sono generalmente emesse in riferimento a periodi antecedenti alla loro emissione, il periodo preso in considerazione risale a ritroso sino agli anni novanta. Potenzialmente, quasi un quarto di secolo. Questo condono riguarda quindi anche periodi prescritti o prossimi alla prescrizione., per i quali non sarebbe più possibile effettuare contestazioni, anche se le pretese del contribuente fossero legittime.
Cosa sovente accaduta in passato. Basti pensare al noto fenomeno delle c.d. “cartelle pazze”. Per contro anche l’Agente della Riscossione non avrebbe possibilità in moltissimi casi di richiederne l’incasso, essendo decorsi i termini a sua disposizione per farlo.Eppure aderendo alla definizione, il contribuente si vedrebbe richiedere anche tali importi.
La legge stabilisce peraltro che per aderire si debba espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata. Per cui non sarà più in alcun modo possibile sanare il dovuto e contestualmente contestare debiti “dubbi”.
Quanto agli ammontari dovuti, se da un lato ufficialmente verranno stralciati interessi e sanzioni, d’altro canto potranno comunque essere addebitati al contribuente gli interessi da ritardata iscrizione al ruolo, aggi (da ricalcolare però solo sul capitale e sugli interessi), spese per le procedure esecutive, di notifica, etc. Inoltre non tutto è sanabile e in egual misura. Per esempio, bisogna comunque aver rispettato le rateazioni in corso sino alla fine del 2016. Considerate queste zone d’ombra , interessa ovviamente al contribuente conoscere preventivamente l’ammontare dei debiti sanabili e la loro misura.
Purtroppo però (altro deprecabile aspetto) non sono previsti automatismi. La domanda andrà inoltrata entro il 31 marzo senza possibilità di conoscere preventivamente l’ammontare del debito residuo. Il contribuente dovrà pertanto attivarsi avendo cura di prevedere nel modo più preciso possibile quale onere affrontare.
Se il “quantum” è da non sottovalutare, stante l’aleatorietà, lo è a maggior ragione anche il “quando”. Il versamento in unica soluzione, ipotesi che i più scarteranno, si perfeziona infatti già entro luglio 2017 mentre un’eventuale rateazione va saldata entro settembre 2018. Il che può implicare per la maggior parte delle persone un esborso significativo, insostenibile per taluni, in un breve lasso di tempo. Esistono piccole imprese artigiane che hanno accumulato debiti per centinaia di migliaia di euro a fronte non tanto di atteggiamenti evasivi, quanto di lassismo burocratico. Per costoro, stante l’ammontare dovuto in un così breve periodo, viene sostanzialmente preclusa ogni possibilità di adesione, anche se dovrebbero esserne proprio loro i principali destinatari.
A corollario di quanto detto infine, una sola tardività nei pagamenti può inficiare l’intera operazione. Dopo essersi attivati con dovizia ed aver rispettato in ogni sua parte il modus operandi richiesto e si presume non senza sacrifici economici il contribuente potrebbe vedersi inficiato l’accordo per una dimenticanza di poche ore.
Cosa dire in epilogo quindi? Che resta comunque un’importante e dignitosissima occasione di definizione delle partite sospese con l’Erario. Anzi tutti i contribuenti ancorché non interessati ad aderire, dovrebbero effettuare un controllo preventivo presso gli sportelli Equitalia della propria posizione debitoria, per esser certi che non esistano sospesi di sorta. È infatti elevatissimo il numero dei soggetti, ancorchè privi di partita Iva, che hanno sospesi presso l’Agente della Riscossione senza averne consapevolezza. Un’opportunità importante, che non si ripresenterà a breve, da affrontare tuttavia con attenzione e senza superficialità.
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