Ecco un’agevolazione che può comportare la variazione del programma degli investimenti del professionista. La legge 208/2015 (Finanziaria 2016) ha concesso la possibilità, per i soggetti titolari d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, di maggiorare del 40% il costo di acquisizione degli investimenti effettuati, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
L’agevolazione ha natura temporanea, in quanto riguarda gli investimenti effettuati nel periodo dal 15/10/2015 al 31/12/2016. La prima novità di rilievo è che, finalmente, anche i professionisti possono usufruire di un’agevolazione. Possono beneficiare dell’agevolazione anche i professionisti che applicano il regime dei contribuenti minimi e i soggetti di nuova costituzione. Sono esclusi unicamente i soggetti che si avvalgono del regime forfetario non determinando il reddito in modo analitico, ma applicando il coefficiente di redditività sui compensi percepiti.
Possono usufruire dell’agevolazione, gli investimenti effettuati in beni:
- materiali;
- strumentali;
- nuovi;
- acquistati o in leasing finanziario.
Di conseguenza sono esclusi gli investimenti in beni immateriali (ad esempio, software) e i beni usati. Per espressa previsione normativa sono inoltre esclusi i beni materiali strumentali per i quali è previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e gli acquisti di fabbricati.
L’agevolazione consiste nella maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni leasing di un importo pari al 40%, arrivando così a dedurre al termine del periodo il 140% del prezzo di acquisto.
Per i beni strumentali di costo unitario inferiore a 516,46 euro la maggiorazione del 40% può essere dedotta integralmente nell’anno di acquisto. Ipotizzando l’acquisto di un bene per euro 500,00, la deduzione fiscale complessiva nell’anno sarà quindi pari a 700,00 euro. Nel caso siano rispettati i predetti requisiti la maggiorazione spetta anche per l’acquisizione delle autovetture. Vengono anche maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni leasing relativi alle autovetture. Il limite del costo fiscale di euro 18.075,99 viene pertanto incrementato a euro 25.306,39. La percentuale di deducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni leasing resta, tuttavia, invariata al 20%. La maggiorazione del 40% è, inoltre, ininfluente nel calcolo delle plusvalenze/minusvalenze nel caso di cessione dei beni strumentali acquisiti. Le plusvalenze/minusvalenze saranno determinate come differenza tra corrispettivo incassato e costo non ammortizzato, quest’ultimo determinato senza tenere conto della maggiorazione del 40% derivante dai super ammortamenti. Come precedentemente evidenziato l’agevolazione riguarda solo l’imposta sul reddito e non produce effetti sull’IRAP ed è, inoltre, irrilevante ai fini degli studi di settore, ovvero la maggiorazione dedotta non produce effetti nella determinazione del ricavo puntuale desumibile dall’elaborazione degli studi di settore.
In conclusione il professionista che ha in programma l’effettuazione, anche in un prossimo futuro, di investimenti deve valutare l’eventuale anticipazione degli stessi, essendo la norma agevolativa dei super ammortamenti temporanea ed essendo comunque estremamente favorevole al professionista, in quanto permette la deducibilità fiscale di un rilevante costo non effettivamente sostenuto.
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