La Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 215 del 16 ottobre 2016 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 17 del DLCPS n. 233 del 1946 che regola la composizione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie.
Nata 70 anni fa, la CEEPS è un organo giurisdizionale speciale chiamato a definire le controversie di secondo grado sulla materia disciplinare e sulla tenuta degli albi dei medici e degli odontoiatri. Una funzione delicatissima da cui sovente dipende la sorte della vita professionale del singolo o l’espulsione dall’albo, rimessa nelle mani di un Collegio presieduto da un magistrato e composto in parte da medici o da odontoiatri e in parte da funzionari del Ministero della Salute, organo di vigilanza delle professioni sanitarie.
La scure del Giudice delle leggi si è abbattuta impietosa proprio sulla norma che regola la composizione della CCEPS, ritenendola non più in linea con l’ordinamento a causa della presenza dei funzionari ministeriali. Il Ministero, cui è demandato il controllo della professione medica e odontoiatrica non può assumere anche la funzione di giudice tramite i suoi funzionari perché questo vìola i principi di imparzialità e terzietà che devono essere salvaguardati in qualsiasi giudizio.
L’art. 17 che nel tempo aveva retto similari ripetuti attacchi di incostituzionalità, è impietosamente caduto, neppure troppo inattesamente considerati i segnali pervenuti da varie parti e dalla stessa Corte Costituzionale secondo la quale deve essere assicurato a chiunque il diritto ad un giudizio equo davanti ad un organo indipendente, imparziale e terzo tra le parti.
La decisione rischia di paralizzare la giustizia disciplinare degli Ordini sanitari, ferma da troppi anni con un accumulo incredibile di ricorsi arretrati dei quali non è possibile, allo stato, conoscere la sorte. Cosa succederà non è facile a dirsi, forse si dovrà attendere l’intervento del legislatore oppure la CCEPS che non è un collegio perfetto, potrà riunirsi in composizione ridotta e riprendere a giudicare.
Si apre quindi ora una fase molto delicata perché in assenza dell’organo di appello le sanzioni disciplinari inflitte ai medici e agli odontoiatri rimarranno inefficaci, restando sospese con la sola proposizione dell’appello. I ricorsi pendenti saranno sicuramente integrati facendo valere l’irregolare composizione della CCEPS.
L’arretrato si incrementerà a dismisura. L’unica certezza sarà l’allungarsi dei tempi di una giustizia domestica che suscita l’interrogativo se non fosse opportuno disporne un riordino anziché escluderlo come ha fatto la legge 189 del 2012 con cui è stato disposto che la CCEPS continua ad operare sulla base della normativa di riferimento quando era chiara a tutti l’obsolescenza della legge del 1946.
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