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Stagione delle scadenze fiscali: anche il settore medico nell’occhio del ciclone burocratico

Alfredo Piccaluga

Alfredo Piccaluga

mer. 4 luglio 2012

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Siamo oramai al dunque, e anche quest’anno è iniziata la stagione delle scadenze fiscali che si concluderà a inizio autunno. A onor del vero, tra comunicazioni IVA, spesometri, iscrizioni vies, e decine di ulteriori incombenze partorite dalla fantasia legislativa, la stagione fiscale non ha più un inizio e una fine.

Quella burocrazia tipicamente nostrana che imporrebbe a ogni professionista un’impossibile onniscienza amministrativa e una disponibilità di tempo inverosimile, sembra talvolta mossa dalla malizia di un Erario consapevole che le sue entrate derivino più da multe e sanzioni che non dalla pressione fiscale vera e propria legata alla reale capacità contributiva. Migliaia di euro per ogni invio, comunicazione o dichiarazione dimenticata o trasmessa in ritardo. Balzelli e multe che si traducono in versamenti maggiorati di oltre il 240% dell’imposta per dimenticanze sui versamenti. Il tutto giustificato da una legittima campagna mediatica contro l’evasore. Giusto quindi negli intenti ma non nei tempi e nei modi. È un sistema, quello attuale, che punisce duramente errori e dimenticanze degli onesti professionisti, lasciando invece amplia discrezionalità agli evasori di professione. A nulla vale dimostrare “oltre ogni ragionevole dubbio” l’inesistenza di volontà evasive o la buona fede del proprio operato. A complicare la situazione si instaura un’incertezza legislativa costante, rimasta immutata nei decenni e finanche aggravata negli ultimi anni. Con buona pace delle speranze di chiarezza che in molti hanno riposto nell’attuale direttivo tecnocratico.
Senza sindacare sulle ragioni dei vari rimaneggiamenti fiscali, dettati probabilmente da esigenze ineluttabili, è opportuno però riporre un’attenzione costante a essi al fine di ridurre al minimo l’incidenza di errori. Ne è stata esempio l’IMU, norma minuta e marginale nell’oceano fiscale, ma che ha saputo creare non poche complicanze anche agli esperti. Partorita circa un anno fa, è poi divenuta operativa dallo scorso dicembre con legge n. 214, ma solo a ridosso della scadenza è stata oggetto di una pluralità di rimaneggiamenti e delucidazioni. Tra i più recenti basti citare a campione la risoluzione n. 54/E del 7 giugno 2012 dell’AdE, la risoluzione n. 53/E del 5 giugno 2012 sempre dell’AdE (appena due giorni prima). Le comunicazioni Ade del 24 e del 25 maggio 2012, la Circolare N. 3/DF del 18 maggio 2012 diramata dal MEF, la legge di conversione del 26 aprile 2012 n. 44, gli emendamenti approvati alla Camera il 18 aprile 2012 e al Senato il 23 aprile 2012, la Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 dell’Agenzia delle Entrate, il Decreto del Ministero delle Finanze del 5 aprile 2012, i Provv. n. 53906 e n. 53909 emanati il 12 aprile 2012, etc. Tutte indicazioni arrivate a ridosso di una scadenza che, a detta della stampa specialistica, pareva tra l’altro prossima alla proroga fin quasi al giorno del pagamento. Cosa che non è avvenuta.
Date queste premesse è quindi opportuno disporsi uno scadenziario preciso, se non di tutto, quanto meno delle principali incombenze a oggi imposteci. Innanzi tutto merita ricordare che ci sarà più tempo quest’anno per pagare le tasse. Con il comunicato stampa n. 77 del Ministero dell’Economia delle Finanze, recentemente chiarito nella risoluzione 69/E del 21 giugno, il Governo ha prorogato il termine ultimo di versamento sino al 20 agosto 2012. All’origine della scelta c’è la difficoltà governativa di predisporre e diffondere tempestivamente gli aggiornamenti degli studi di settore, ossia dello strumento base per definire la pressione fiscale dei titolari di partita IVA attesa dall’Erario. Tant’è che chiunque abbia provato a stimare le proprie imposte prima del 18 giugno 2012, data di pubblicazione degli studi, ha fatto un mero esercizio di stile, da rivedere e riconteggiare in base ai nuovi riferimenti appena diffusi.
L’Agenzia ricorda, in primo luogo, che a beneficiare della proroga sono tutte le persone fisiche, soggette o meno agli studi di settore, i contribuenti diversi dalle persone fisiche se soggetti agli studi di settore e coloro che vi partecipano per effetto del differimento previsto dall’art. 1 del Dpcm, il versamento del saldo 2011 e dell’acconto 2012, inizialmente previsto per il 18 giugno, andrà invece eseguito il 9 luglio senza alcuna maggiorazione oppure dal 10 luglio al 20 agosto, aggiungendo alle somme da versare un simbolico 0,40% a titolo di interessi.
Per coloro che riescono a usufruire delle prime scadenze senza dover demandare i versamenti in agosto, le tempistiche di rateazione sono chiare. Il calendario delle scadenze per i non titolari di partita IVA è cioè il seguente: massimo sei rate da versare rispettivamente entro: 9 luglio, 31 luglio, 31 agosto, 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre. Per i titolari: massimo sei rate da versare rispettivamente entro il 9 luglio, 16 luglio, 20 agosto, 17 settembre, 16 ottobre, 16 novembre.
Oltre alle scadenze dei versamenti, è necessario seguire con attenzione anche quelle dei dichiarativi fiscali e contributivi. Previste anch’esse nel periodo estivo. Entro il 31 luglio 2012 dovrà infatti essere presentato il modello 770 Semplificato, direttamente o tramite un intermediario abilitato. Lo devono presentare tutti i professionisti del settore medico che, in qualità di sostituti d’imposta, hanno corrisposto somme e valori per i quali hanno trattenuto: la ritenuta alla fonte, i contributi previdenziali e assistenziali o i premi assicurativi dovuti all’Inail. L’obbligo ricade in particolare sui soggetti che hanno corrisposto compensi a esercenti prestazioni di lavoro autonomo (è il caso del pagamento di una parcella al medico sostituto o al commercialista), o compensi al personale dipendente (come la segretaria o l’assistente di poltrona.)
Sempre entro il 31 luglio 2012 i professionisti iscritti all’Enpam sono tenuti a comunicare, tramite il c.d. modello D, il reddito derivante dall’esercizio della professione medica e odontoiatrica, prodotto nel corso dell’anno 2011. Il contributo dovuto sarà determinato dagli Uffici dell’Ente sulla base dei dati indicati nel modello inviato.
Non parrebbe porsi invece alcun problema per il canone Rai. Il canone "speciale" RAI è dovuto (ai sensi del Regio Decreto n. 246/38 e del Decreto n. 458/44) da coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio-televisive in ambienti al di fuori dell’ambito familiare fra cui rientrano le strutture mediche.
Or bene non rientrano fra gli apparecchi assoggettabili al canone speciale i computer in uso negli studi, per espressa dichiarazione della RAI dopo le clamorose proteste dei mesi scorsi. A questo proposito “Il Ministero per lo sviluppo economico - ha chiarito il Sottosegretario allo Sviluppo Economico Massimo Vari - ha già fornito elementi esplicativi all’Agenzia delle entrate in merito alla definizione di apparecchi assoggettabili al pagamento del canone RAI, precisando che questo si applica al solo servizio di radiodiffusione e non alle altre forme di diffusione su portanti fisici diversi come i tablet, gli smartphone e i personal computer, cioè gli strumenti suscettibili di per sé, in linea di principio, di connessione alla rete Internet e la RAI ha aderito al medesimo criterio di definizione”.
Ultima data da memorizzare è il 1° ottobre 2012, ovvero il termine per la trasmissione telematica del modello Unico da parte dei contribuenti che la inviano direttamente o tramite un intermediario abilitato o un ufficio dell’Agenzia delle Entrate. A questo proposito merita fare un’ultima importante raccomandazione. La responsabilità dell’invio dichiarativo, e dei relativi versamenti, ricade sempre sul contribuente. Professionisti e intermediari, obbligati a farsi carico gratuitamente di incombenze enormi originariamente in capo all’Erario, non rappresentano una garanzia poiché non sono enti pubblici e non sempre hanno le strutture o i mezzi per sostituirsi a loro. Anche se li avessero, la consegna ad un commercialista – a differenza della consegna diretta all’Erario – non equivale a manleva, permanendo la responsabilità tutta in capo al professionista contribuente.
Peraltro la legge dei grandi numeri si è oramai sostituita al rapporto individuale e l’omissione dichiarativa è più che una semplice eventualità. Per questa ragione è opportuno richiedere sempre al proprio professionista una copia dell’invio telematico o del versamento effettuato. E bisogna farlo entro un settimana dalla scadenza. Questa prassi gli darà certo una seccatura in più, ma risparmierà ad entrambi grattacapi di portata inusitata.

 

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